lunedì, 21 ottobre 2024 | 11:17

CIG e adempimento spontaneo degli obblighi contributivi: nuove misure nel Ddl lavoro

Il Ddl 2024 è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Vediamo le principali novità relativamente alla sospensione della Cig ed alla promozione spontanea degli obblighi contributivi.

Newsletter Inquery

CIG e adempimento spontaneo degli obblighi contributivi: nuove misure nel Ddl lavoro

Il Ddl 2024 è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Vediamo le principali novità relativamente alla sospensione della Cig ed alla promozione spontanea degli obblighi contributivi.


Sospensione della Cig

Nel modificare l'articolo 8 del DLgs 14 settembre 2015, n. 148, il Ddl lavoro dispone che, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione.

Promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti e l’INPS finalizzate a semplificare gli adempimenti, a stimolare l’osservanza degli obblighi contributivi e a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, l’Istituto può mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi.

L’INPS può trasmettere al contribuente una comunicazione per l’eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni. Il contribuente, entro 90 giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all’Istituto eventuali elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall’Istituto, riguardanti l’oggetto della comunicazione stessa.

Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro 90 giorni dalla notificazione della comunicazione ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta.

In caso di pagamento in forma dilazionata, l’applicazione della riduzione è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applica la sanzione civile nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, della L 23 dicembre 2000, n. 388.

In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro 90 giorni dalla notificazione della comunicazione, l’INPS può avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti al fine di determinare gli imponibili non dichiarati e i contributi non pagati. In tale ipotesi, le sanzioni civili sono calcolate secondo le disposizioni dell’articolo 116, comma 8, della L 23 dicembre 2000, n. 388.

di Francesca Esposito