lunedì, 21 ottobre 2024 | 14:02

CCNL industria armatoriale: sottoscritta la parte normativa per gli equipaggi imbarcati su unità veloci e aliscafi

Rinnovato la parte normativa del CCNL unico dell'industria armatoriale, con riferimento agli equipaggi imbarcati su unità veloci di tipo HSC, DSC e aliscafi per trasporto passeggeri

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CCNL industria armatoriale: sottoscritta la parte normativa per gli equipaggi imbarcati su unità veloci e aliscafi

Rinnovato la parte normativa del CCNL unico dell'industria armatoriale, con riferimento agli equipaggi imbarcati su unità veloci di tipo HSC, DSC e aliscafi per trasporto passeggeri

Confitarma, Assarmatori con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno rinnovato la parte normativa del CCNL unico dell'industria armatoriale, con riferimento agli equipaggi imbarcati su unità veloci di tipo HSC, DSC e aliscafi per trasporto passeggeri, ad integrazione delle intese economiche sottoscritta con il verbale di accordo l’11 luglio 2024.

Il contratto decorre dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026 e prevede le seguenti modifiche:

Elemento perequativo

A decorrere dal 1° luglio 2024 la percentuale dell'elemento perequativo viene stabilita in misura del 3% da erogare da parte delle aziende prive di contrattazione di secondo livello a titolo di elemento retributivo di garanzia mensile, non utile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario.

Indennità di navigazione

Viene aggiunta la specifica che ai comuni e sottufficiali, al compimento del 10° anno di permanenza nella qualifica sempre con la stessa azienda verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria dell'indennità di navigazione pari al 50%.

Indennità di bagaglio

Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri, negli scali ove l'unità navale non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, deve essere corrisposto un compenso forfetario di € 0,15 per bagaglio, da ripartirsi in parti uguali tra il personale interessato. Il suddetto compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.


Buono pasto giornaliero

Il valore del buono pasto giornaliero viene elevato da € 7,00 ad € 8,00.

Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

Tale contratto Può avere una durata fino a mesi 4 prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell’azienda, non, più fino a 30 giorni ma per una durata massima pari a 5 mesi. La durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti.

Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore
giornaliere continuative. Qualora L’orario normale di lavoro sia ricompreso tra le ore 06,00 e le ore 22,00, viene remunerato con la retribuzione ordinaria. 
Quando gli orari di linea, nonché le altre esigenze operative consentono un’interruzione per la consumazione del pasto pari ad almeno un’ora, essa non viene retribuita. Ove, per esigenze operative, le pause siano inferiori ad un’ora, sono invece retribuite.

Lavoro straordinario

Fatti salvi eventuali accordi sindacali di secondo livello, le ore di riposo compensativo cumulate, qualora non fruite entro il termine dell’anno solare, verranno liquidate con una maggiorazione del 5% entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di maturazione o comunque al momento della risoluzione del contratto di arruolamento.

Congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale sia per gli ufficiali che per i sottufficiali e i comuni passa da 12 a 15 giorni.

Corresponsione della retribuzione

La corrisponsione del minimo contrattuale, delle altre competenze fisse mensili e gli altri compensi variabili spettanti agli equipaggi in porto nazionale va effettuata entro il 10° giorno feriale del mese successivo alla loro maturazione, fermo restando la possibilità dellacontrattazione di 2° livello di stabilire differenti modalità.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale: