lunedì, 21 ottobre 2024 | 17:50

DDL Lavoro 2024: accertamento induttivo dei contributi previdenziali

Il testo del DDL Lavoro 2024 approvato alla Camera e trasmesso al Senato introduce lo strumento dell'accertamento induttivo dei contributi previdenziali, basato sull'analisi degli elementi in possesso dell'Inps, tratti dalle banche dati dell'Istituto e di altre pubbliche amministrazioni.

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DDL Lavoro 2024: accertamento induttivo dei contributi previdenziali

Il testo del DDL Lavoro 2024 approvato alla Camera e trasmesso al Senato introduce lo strumento dell'accertamento induttivo dei contributi previdenziali, basato sull'analisi degli elementi in possesso dell'Inps, tratti dalle banche dati dell'Istituto e di altre pubbliche amministrazioni.

La norma stabilisce che le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

Per l’accertamento induttivo gli uffici dell’INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto.

Gli inviti e le richieste suddetti sono trasmessi, in via prioritaria, tramite Pec. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni.

Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite Pec.

Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 40 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, le sanzioni civili sono ridotte del 50 per cento. Entro il termine può essere presentata domanda di pagamento rateale.

In mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla formazione dell’avviso di accertamento, l’INPS notifica un avviso di addebito.

Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero avverso l’avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull’avviso di accertamento, la mancata comparizione all’invito o l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

di Ciro Banco