Flussi di ingresso 2025: indicazioni operative
Il Ministero dell’Interno fornisce le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024. Tra le principali novità la precompilazione delle domande. (MINT - Circolare 24 ottobre 2024 n. 9032)
Flussi di ingresso 2025: indicazioni operative
Il Ministero dell’Interno fornisce le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024. Tra le principali novità la precompilazione delle domande. (MINT - Circolare 24 ottobre 2024 n. 9032)
Per l’anno 2025 sono autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
Ingresso per motivi di lavoro non stagionale
I settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.
Sono previste, altresì, l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus il lavoratore deve essere in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina).
I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. In tal caso il contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno.
Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
Per il settore dell'assistenza familiare l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili).
Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti. I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.
Ingresso per motivi di lavoro stagionale
I settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: agricolo e turistico- alberghiero.
Nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti. Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come “utenti privati”.
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle Agenzie di somministrazione di lavoro, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.
Prima della domanda di nulla osta deve essere verificata presso il Centro per l’impiego competente la indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, inviando la richiesta di personale attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La verifica si intende esperita con esito negativo se il Centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.
Per tutti i settori è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024. L’adesione al Protocollo consente, inoltre, di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Ai fini della presentazione della domanda è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)
Una delle principali novità riguardo ai flussi d'ingresso 2025 è la precompilazione delle domande.
La precompilazione è consentita:
- dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.
Sulle domande precompilate vengono effettuati controlli di veridicità delle dichiarazioni fornite.
Ove la verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.
Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo pec presente nella banca dati INAD.
L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.
Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA, ecc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.
Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.
Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria. Sarà, inoltre, cura degli Ispettorati territoriali del Lavoro registrare, nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0), le informazioni nell’ambito del relativo parere di competenza.
Tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo pec del datore di lavoro, eccezion fatta per quella relativa al codice di attivazione domanda, sono inviate anche all’indirizzo pec dell’organizzazione datoriale firmataria del Protocollo del 1° ottobre 2024 che abbia trasmesso l’istanza per conto dello stesso datore di lavoro.
Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell’ambito delle quote previste:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
Per i settori agricolo e turistico - alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale decorrono, per l’anno 2025:
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
II decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti novità nella procedura di richiesta del nulla osta:
a) l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005;
b) la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.);
c) irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter T.U.I.).
E altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);
d) obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all’indirizzo PEC dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.
In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
e) sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell’ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5 e 22 del TUI). In particolare entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall’organizzazione medesima entro il previsto termine.
f) comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
g) ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, l’art. 3, commi 1 e 3, del decreto legge n.145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24 bis del d.lgs. n.286/1998. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale).
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.
h) Ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.
Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.
i) Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024) , fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.M. già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasciano apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis del T.U.I.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..
l) I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:
- C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
- A-bis - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
- B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
di Ciro Banco
Fonte Normativa