Ancora Faq sul Concordato Preventivo Biennale
L'Agenzia delle Entrate con le Faq del 25 e del 28 ottobre 2024 chiarisce ulteriori dubbi sul CPB
Ancora Faq sul Concordato Preventivo Biennale
L'Agenzia delle Entrate con le Faq del 25 e del 28 ottobre 2024 chiarisce ulteriori dubbi sul CPB
Cause di esclusione e di cessazione
L'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchè uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiarisce che l'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell'articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».
L'inizio dell'attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Si osserva che per l'applicazione degli ISA il concetto di "inizio attività" è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell'esclusione dall'applicazione degli ISA, l'indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l'inizio attività con il momento dell'apertura della partita IVA». Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.
Il decesso del socio o dell'associato non dà luogo ad un'ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l'applicazione della causa di cessazione prevista dall'articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».
Cambio regime fiscale di una srl
Il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d'imposta oggetto del CPB o in quello precedente non deve essere considerato causa di esclusione o di cessazione.
L'accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.
L'articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d'esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale». Ciò posto, l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d'esclusione semprechè l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.
Modifiche di un'attività alberghiera
Soggetto con attività di albergo, bar ristorante: nell'anno 2023 l'attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L'ISA applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della “attività prevalente” e delle “attività complementari” previste in tale casistica, è il DG44U relativo all'attività alberghiera con assorbimento delle altre attività. Se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo ISA con prospetto multiattività per l'albergo non complementare e codice esclusione ISA 7 (Esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA), il CPB cessa. In quanto, il caso prospettato rientra tra le cause di cessazione individuate dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
Integrazione di nuove attività
Nell'ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l'integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato è causa di cessazione dello stesso solo se le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.
Si conferma che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non rilevi ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.
Modifica della compagine sociale
L'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all'articolo 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si conferma che tale fattispecie di esclusione/cessazione non opera per le società e enti diversi da quelle di cui all'articolo 5 del TUIR, in quanto stante il tenore letterale della norma, la previsione in argomento deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
I contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d'imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d'imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.
Nell'ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, non è possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino. Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell'articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d'impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d'impresa concordato.
Gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB.
L'articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». L'accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.
Errata o incompleta comunicazione dei dati
Per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023
L'omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l'articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.
Viceversa, l'articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l'omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d'imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.
L'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata disposizione, alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonchè all'imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
- Agenzia delle Entrate - faq 25 ottobre 2024
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Entrate: Faq concordato preventivo biennale, del 18 ottobre 2024, di Daniela Nannola e Ilia Sorvillo
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