martedì, 29 ottobre 2024 | 12:28

CIG in deroga per i dipendenti del comparto moda

E' riconosciuto un trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario (art. 2, DL 28 ottobre 2024 n. 160)

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CIG in deroga per i dipendenti del comparto moda

E' riconosciuto un trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario (art. 2, DL 28 ottobre 2024 n. 160)

La norma prevede una misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti del comparto moda in deroga alle disposizioni riguardanti la durata dei trattamenti di integrazione salariale (artt. 4 e 12, DLgs 14 settembre 2015 n. 148) e a quelle che disciplinano la durata della prestazioni erogate dal FSBA per le imprese artigiane (art. 27, DLgs 14 settembre 2015 n. 148).

A tal fine, per l'anno 2024, l'Inps riconosce ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (art. 3, DLgs 14 settembre 2015 n. 148), per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dal 29 ottobre 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Per l'accesso a tale prestazione non è dovuta la contribuzione addizionale.

L'accesso al suddetto trattamento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto dai datori di lavoro operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario che non possa accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

A tal fine deve essere inoltrata domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando:

- l'elenco nominativo dei lavoratori interessati;

- i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

- la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è erogato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti interessati da periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa alla fine di ogni periodo di paga.

Le somme anticipate sono recuperate mediante rimborso da parte dell'Inps oppure mediante conguaglio sulle somme a debito per contributi dovute dal datore di lavoro. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, è possibile richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione.

In tal caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del 2° mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

A copertura della misura è previsto un limite di spesa di 64,6 milioni di euro.

Pertanto, l'Inps autorizzerà le prestazioni nel rispetto del suddetto limite di spesa, e qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa non saranno accolte ulteriori domande.

di Ciro Banco

Fonte Normativa