mercoledì, 30 ottobre 2024 | 17:58

MANOVRA 2025: detassazione del welfare aziendale

Nel testo della bozza della Manovra 2025 sono previste misure di detassazione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di welfare aziendale per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

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MANOVRA 2025: detassazione del welfare aziendale

Nel testo della bozza della Manovra 2025 sono previste misure di detassazione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di welfare aziendale per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti

La norma prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Ai fini dell'applicazione della misura agevolativa il lavoratore:

- deve essere titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro;

- deve aver trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione (art. 46, DPR 28 dicembre 2000) nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Limite di esenzione del fringe benefit

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 il limite di esenzione dei fringe benefits è elevato a 1.000 euro (art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). In particolare, la norma stabilisce che fino a tale importo, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale non concorrono a formare il reddito.

Il suddetto limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, ivi inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che siano fiscalmente a carico, e quindi in possesso di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Ai fini dell'applicazione del limite di esenzione a 2.000 euro:

- il datore di lavoro deve inoltrare alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, informativa preventiva di attuazione della misura;

- il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

di Ciro Banco