Società sportiva dilettantistica: incompatibilità del socio e componente dei CdA
Si forniranno di seguito chiarimenti sulla sussistenza o meno, per un iscritto all'Albo, socio di minoranza e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, di una possibile incompatibilità (CNDCEC - PO 29 ottobre 2024 n. 82)
Società sportiva dilettantistica: incompatibilità del socio e componente dei CdA
Si forniranno di seguito chiarimenti sulla sussistenza o meno, per un iscritto all'Albo, socio di minoranza e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, di una possibile incompatibilità (CNDCEC - PO 29 ottobre 2024 n. 82)
In particolare, l'Ordine chiede se per un iscritto all'Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell'ambito del CdA l'iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.
L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, nè abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (art. 4, co. 1, lett. c, DLgs 139/2005).
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività d'impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società.
Diversamente, l'assunzione da parte dell'iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che:
- l'iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l'influenza rilevante o notevole sull'assemblea dei soci (almeno formalmente) nè, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente dell'organo gestorio, ovvero amministratore unico o delegato),
- la società sportiva dilettantistica (SSD), ai sensi dell'art. 90, L 27 dicembre 2002 n. 289, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell'assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio).
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento