Sicurezza: precisazioni ministeriali sull'elezione del RLS
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del lavoro sulla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (MLPS - interpello 24 ottobre 2024 n. 5)
Sicurezza: precisazioni ministeriali sull'elezione del RLS
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del lavoro sulla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (MLPS - interpello 24 ottobre 2024 n. 5)
In particolare viene chiesto di chiarire se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini della designazione del RLS, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità.
Nello specifico, il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori).
Viene, altresì, chiesto di chiarire se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima.
Tanto premesso, il Ministero ricorda anzitutto che l'articolo 47, al comma 4, del TU sicurezza, sancisce che “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno” e al comma 5 che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Al comma 7 viene disposto che “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”.
Ebbene, il Ministero ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
La medesima normativa - precisa lo stesso Ministero - stabilisce altresì il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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