Entrate: imposta di registro sugli atti notarili di rettifica e conferma
Forniti chiarimenti in merito alla tassazione dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo (AdE - risposta 31 ottobre 2024 n. 214)
Entrate: imposta di registro sugli atti notarili di rettifica e conferma
Forniti chiarimenti in merito alla tassazione dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo (AdE - risposta 31 ottobre 2024 n. 214)
Il notaio istante incaricato della stesura di un atto di ''rettifica e conferma di atto nullo", rappresenta che:
- la rettifica ex art. 59-bis, L 16 febbraio 1913 n. 89 riguarda un atto di compravendita, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, nella parte in cui «riporta l'erronea indicazione della data di nascita della parte acquirente, poi deceduta del terreno;
- la conferma urbanistica ex art. 46, co. 4, DPR 6 giugno 2001 n. 380 riguarda «la circostanza all'epoca nell'atto sopra citato, veniva trasferito solo un terreno, benché sul medesimo, insisteva un fabbricato già edificato, composto da tre piani fuori terra, oltre ad un piano interrato».
In particolare, il notaio istante precisa, al riguardo, che «in detto atto, non era stata fatta alcuna menzione di tale fabbricato; di conseguenza, il predetto atto, oltre all'omissione dell'indicazione del fabbricato, è incorso nella causa di nullità prevista dall'art. 46, co. 1, DPR 380/2001 e dell'allora vigente art. 40, L 28 febbraio 1985 n.47 dal momento che l'originario venditore dell'epoca ha omesso di indicare gli estremi del permesso di costruire ed i successivi titoli edilizi in forza del quale il fabbricato è stato edificato».
L'Istante chiede se debba procedersi alla tassazione del fabbricato omesso nell'atto di trasferimento, precisando che «il dubbio ricade sul fatto che sia controverso se questi fabbricati già esistenti siano stati o meno trasferiti all'epoca dell'atto citato, in cui si è pagata la tassazione relativa al solo terreno, e se quindi, in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura».
L'art. 59-bis, L 16 febbraio 1913 n. 89 dispone che «Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato».
Dunque, il notaio può rettificare "errori od omissioni materiali" relativi ai dati riportati in atti pubblici o scritture private autenticate, mediante una propria certificazione, che si sostanzia in una dichiarazione di scienza relativa ai dati preesistenti all'atto, dei quali il notaio ha conoscenza.
Nel caso di specie, quindi, con la bozza dell'atto esaminato non viene effettuata una mera rettifica di dati catastali dell'immobile oggetto del precedente trasferimento, che non comparivano in modo corretto, ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l'immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente.
Lo stipulando atto - pur non producendo effetti traslativi - nell'individuare gli immobili oggetto del precedente atto di compravendita e dei relativi riferimenti catastali, ridefinisce l'oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta.
Ciò posto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, nella fattispecie in esame, in ossequio all'art. 20 del citato TUR, si ritiene applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, prevista per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
Detta aliquota del 3% è da applicare al "valore del bene o del diritto" oggetto dell'atto in esame che, trattandosi di beni immobili, si intende ''il valore venale in comune commercio" (art. 51 del TUR).
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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