Sicurezza: indicazioni sulla periodicità della formazione del preposto
In attesa dell'approvazione del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero ha fornito precisazioni sulla formazione del preposto (MLPS - interpello 24 ottobre 2024 n. 6)
Sicurezza: indicazioni sulla periodicità della formazione del preposto
In attesa dell'approvazione del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero ha fornito precisazioni sulla formazione del preposto (MLPS - interpello 24 ottobre 2024 n. 6)
Il dubbio sollevato dal Consiglio nazionale degli ingegneri riguarda la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
In primo luogo, il Ministero ricorda che, l'articolo 37 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 - rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” -, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonchè il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, con riferimento ai preposti, ha previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La sostituzione della disciplina sugli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” - come chiarito dalla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1 - non fa venire meno, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, l'obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo Accordo dirigenti e preposti devono, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 . A tal fine, il Ministero ha specificato che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - secondo cui "Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ..., le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi" - sono subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
di Francesca Esposito
Fonte normativa