Marche, area Comunicazione: aumento dell’1,2 per cento sui minimi e novità per il welfare
Il nuovo CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI dell’area Comunicazione entra in vigore dal 1° novembre 2024
Marche, area Comunicazione: aumento dell’1,2 per cento sui minimi e novità per il welfare
Il nuovo CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI dell’area Comunicazione entra in vigore dal 1° novembre 2024
Il 30 ottobre 2024, le associazioni regionali di Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, insieme alle organizzazioni sindacali regionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, hanno sottoscritto il nuovo CIRL, che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, nonché ai consorzi costituiti da artigiani e da piccole medie imprese, anche in forma cooperativistica, operanti nei settori dell’area Comunicazione. Il nuovo Contratto decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 30 ottobre 2028.
L’Elemento Economico Regionale (EER) viene incrementato dell’1,2% di quanto riportato nella tabella dell’allegato A dell’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità del 12 dicembre 2022. Per quanto riguarda l’Elemento Retributivo Pregresso (ERP) si procede all’applicazione della tabella B.
Grafici - Comunicazione (Artigiano)
Livello | EER | ERP |
1A | € 14,59 | € 70,23 |
1B | € 12,72 | € 59,21 |
2 | € 11,93 | € 55,78 |
3 | € 11,19 | € 47,52 |
4 | € 10,53 | € 41,31 |
5B | € 9,50 | € 34,34 |
5 | € 9,08 | € 30,81 |
6 | € 8,55 | € 27,55 |
Grafici - Comunicazione (PMI)
Livello | EER | ERP |
1A | € 14,70 | € 70,23 |
1B | € 12,81 | € 59,21 |
2 | € 12,02 | € 55,78 |
3 | € 11,27 | € 47,52 |
4 | € 10,53 | € 41,31 |
5B | € 9,56 | € 34,34 |
5 | € 9,14 | € 30,81 |
6 | € 8,61 | € 27,55 |
A partire dall’anno 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno e per l’anno in corso con la mensilità di novembre, le aziende dovranno mettere a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare quali a titolo esemplificativo buoni spesa e/o buoni carburante, del valore complessivo di € 120,00 da corrispondere in un’unica soluzione.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno 3 mesi che risultano in forza nel mese di luglio di ogni anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita, i lavoratori con contratto intermittente qualora abbiano prestato nell’anno precedente un numero di giornate lavorate inferiore a 150 e i dipendenti assunti con contratto di lavoro stagionale. I valori non sono riproporzionati in caso di orario di lavoro pari time.
In aggiunta e nel recepire l’Accordo Interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, le Parti concordano che, qualora le aziende non avessero provveduto al riconoscimento di quanto stabilito in tale accordo in termini di welfare aziendale pari a € 110,00, le stesse dovranno riconoscerlo con il cedolino del mese di novembre 2024.
Le Parti prevedono la possibilità per le aziende di erogare un premio di risultato, su base volontaria, determinato tenendo conto di due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà, attraverso il recepimento del CIRL, verificare rispetto ai propri risultati.
Il Verbale di Accordo sulla Produttività dovrà essere sottoscritto in sede sindacale o in sede di Commissione Bilaterale di Bacino. L’accordo firmato verrà depositato nel sito del Ministero del Lavoro attraverso la compilazione della modulistica entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Opzione welfare per il Premio di produttività
L’azienda può metter a disposizione dei lavoratori l’opzione di trasformare il valore del premio in strumenti di welfare fino ad un massimo del 50% del valore del premio, tale premio sarà maggiorato del 10%. L’opzione di trasformazione del premio in strumenti di welfare spetta comunque al lavoratore.
Il premio verrà erogato unitamente alla mensilità di luglio ai lavoratori in forza alla data della corresponsione, sulla base dei mesi lavorati nell’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati).
I part time riceveranno una quota di premi proporzionale al loro orario contrattuale.
Gli apprendisti percepiranno una quota di premio secondo lo scaglione percentuale di riferimento al momento dell’erogazione.
Il Premio di produttività come sopra determinato costituisce erogazione annua comprensiva di ogni incidenza sugli istituti salariali di legge e contratto, ivi compreso il TFR. Tale criterio opera anche con riferimento al valore di beni, servizi e rimborsi erogati al lavoratore che eserciti l’opzione per la conversione del 50% del premio in strumenti di welfare.
Si riconosce la possibilità di attivare modalità di lavoro agile su base volontaria, attraverso un accordo individuale che deve prevedere disconnessione, luogo e strumenti di lavoro, salute sicurezza, infortuni e malattie professionali, parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili e formazione. L’informativa sulla Salute e Sicurezza sottoscritta dal lavoratore sarà condivisa dall’RLST per il tramite dell’OPRAM.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale