Sospensione ADI: verifiche sull'avvio di lavoro dipendente
L'Istituto rende noto che a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegno di inclusione, in caso di omessa comunicazione dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente da parte dei componenti del nucleo familiare dei titolari dell'assegno, saranno attuati i provvedimenti di sospensione o decadenza del beneficio (INPS - messaggio 31 ottobre 2024 n. 3624)
Sospensione ADI: verifiche sull'avvio di lavoro dipendente
L'Istituto rende noto che a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegno di inclusione, in caso di omessa comunicazione dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente da parte dei componenti del nucleo familiare dei titolari dell'assegno, saranno attuati i provvedimenti di sospensione o decadenza del beneficio (INPS - messaggio 31 ottobre 2024 n. 3624)
Il diritto all'Assegno di Inclusione è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l'intera durata di fruizione del beneficio.
Tra questi sono previsti i requisiti economici legati al mancato svolgimento di un'attività lavorativa.
In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell'ADI, il componente del nucleo che ha avviato un'attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall'attività all'INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima, utilizzando il modello "ADI-Com Esteso".
Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall'avvio dell'attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre 3 mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
I componenti il nucleo familiare sono tenuti alla comunicazione all'Inps anche in caso di avvio, in corso di fruizione della prestazione, di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso" tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un'attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell'ADI.
Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli "ADI-Com Esteso" sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare (art. 2, co. 2, lett. b), n. 2, DL n. 48/2023), e non determinano variazioni dell'importo mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l'intero nucleo familiare. La parte eccedente il predetto importo, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell'ADI non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Per tutte le domande di ADI in stato "accolta" l'Inps effettua verifiche relativamente all'omessa presentazione del modello "ADI-Com Esteso" per tutte le domande di Adi in stato "accolta" nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un'attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.
In caso di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l'erogazione del beneficio, nel quale risulti:
- la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un'attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
- che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello "ADI- Com Esteso" entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa.
I controlli riguardano anche pagamenti già disposti per le precedenti competenze.
Le domande che presentano uno scenario di rischio in relazione all'omessa comunicazione sono poste in stato "sospesa", con la motivazione procedurale: "Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)" e l'indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.
La presentazione del modello "ADI-Com Esteso" determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l'eventuale riduzione dell'importo mensile, ove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.
Qualora entro 3 mesi dall'avvio dell'attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l'attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta in stato "decadenza".
di Ciro Banco
Fonte Normativa