Fisco: tassazione delle indennità per END non cost free
Con la risposta del 4 novembre 2024, n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito il trattamento fiscale applicabile alle indennità corrisposte agli Esperti Nazionali Distaccati (END) non “cost free”
Fisco: tassazione delle indennità per END non cost free
Questi lavoratori, distaccati presso istituzioni dell’Unione Europea, ricevono indennità giornaliere e mensili a copertura delle spese di soggiorno, finanziate direttamente dal bilancio UE. La questione riguarda la rilevanza fiscale di tali indennità e l’applicabilità del principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 del TUIR per il reddito da lavoro dipendente.
Quesito e Soluzione Interpretativa
Il Ministero istante, fungendo da sostituto d’imposta, ha richiesto chiarimenti sulla formazione del reddito imponibile per il personale END non “cost free”. A fronte dell’assenza di esenzione fiscale esplicita nell’ordinamento comunitario per queste indennità, l’ente ritiene che l'art. 51, co. 8, del TUIR, ne comporti l’assoggettamento a tassazione in Italia.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha evidenziato come, in base alla normativa vigente, il trattamento fiscale delle indennità per END debba considerare l’applicabilità di esenzioni sovranazionali, da valutarsi caso per caso. In assenza di tali esenzioni, le indennità versate dall’UE a copertura delle spese di soggiorno per END non “cost free” sono soggette a tassazione in Italia. Si applicherà il principio del 50% sul valore imponibile di queste indennità, secondo l’art. 51, co. 8, del TUIR, in analogia con gli assegni di sede per attività svolte all’estero.
Questa pronuncia dell’Agenzia chiarisce che il regime fiscale italiano, in mancanza di specifiche esenzioni sovranazionali, prevede un’imposizione parziale su queste indennità. Il Ministero istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà valutare la presenza di esenzioni e applicare la ritenuta del 50% ove non sussistano disposizioni di esclusione.
di Anna Russo
Fonte normativa