martedì, 05 novembre 2024 | 14:08

Concordato Preventivo Biennale: adesione al ravvedimento

Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al CPB (AdE – provvedimento 04 novembre 2024 n. 403886)

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Concordato Preventivo Biennale: adesione al ravvedimento

Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al CPB (AdE – provvedimento 04 novembre 2024 n. 403886)

Ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al CPB è consentito di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dall'art. 2-quater del DL Omnibus versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Precisamente l’istituto in esame si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;

- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data del 9 ottobre 2024.

Con il provvedimento in oggetto viene data attuazione alla determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il perfezionamento del “ravvedimento” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir”:

- la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

- la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel “modello F24” venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al “ravvedimento”.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022

MODELLO REDDITI

QUADRI DEL MODELLO

RE

RF

RG

PERSONE FISICHE

Rigo RE 25

Rigo RF101 + rigo RF98

Rigo RG36 + rigo RG33

SOCIETÀ DI CAPITALI

Dal 2018 al 2020:

rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2

dal 2021 al 2022 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8

SOCIETÀ DI PERSONE

Rigo RE21

Rigo RF66

Rigo RG34

ENTI NON COMMERCIALI

Rigo RE23

Rigo RF65

Rigo RG33


Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022


MODELLO IRAP

QUADRI DEL MODELLO

PERSONE FISICHE

Rigo IQ68 (*)

SOCIETÀ DI PERSONE

Rigo IP74

SOCIETÀ DI CAPITALI

Rigo IC76

ENTI NON COMMERCIALI

Rigo IE61

(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021

(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 446 del 1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie).

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Rassegna Stampa

Approfondimento