venerdì, 08 novembre 2024 | 12:06

In GU agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per start up e PMI innovative

Pubblicata, nella GU n. 261/2024, la L 28 ottobre 2024 n. 162 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, in vigore dal 22 novembre 2024

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In GU agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per start up e PMI innovative

Pubblicata, nella GU n. 261/2024, la L 28 ottobre 2024 n. 162 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, in vigore dal 22 novembre 2024

Definizioni (art. 1)

Si introduce la definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell'art. 25, co. 2, DL18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L 17 dicembre 2012, n. 221 e nell'art. 4, DL 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in L 24 marzo 2015, n. 33.

Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (art. 2)

Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 29-bis, DL 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L 17 dicembre 2012 n. 221, ovvero dell'art. 4, co. 9-ter, DL 24 gennaio 2015 n. 3, conv. in L 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'art. 17, DLgs 9 luglio 1997 n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in commento, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL 29 novembre 2004, n. 282, conv. in L 27 dicembre 2004 n. 307.

Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI (art. 3)

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'art. 27, DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L 17 luglio 2020 n. 77, è stato inserito il comma 5-bis specificando che il Patrimonio Destinato possa altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'art. 34, DLgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-bis, 41-ter, 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto di determinate condizioni.

A decorrere dal 22 novembre 2024, è disposta l'abrogazione dell'art. 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021 n. 26, e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell'art. 27, DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L 17 luglio 2020 n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del co. 6 del medesimo art. 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Modifiche in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche (art. 4)

Sono state introdotte ulteriori condizioni al fine di poter fruire dell’esenzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative e PMI innovative.

Analogamente si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

In particolari, sono stati concessi specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'art. 67, co. 1, lett. c, c-bis, TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a IRPEF ai sensi dell'art. 5, TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. a, d, TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dal 22 novembre 2024, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'art. 63, DPR 11 luglio 1980 n. 382, sotto il vincolo di una specifica clausola di invarianza. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui sopra, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 5)

Si innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) a fini definitori e ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine si interviene sull'art. 35-undecies.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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