Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere: i chiarimenti della Cassazione
L’infortunio occorso al lavoratore durante lo spostamento tra la sede aziendale e il cantiere in cui deve svolgere le proprie mansioni, nel c.d. tempo di viaggio, va qualificato come infortunio sul lavoro e non come infortunio in itinere (Cassazione - ordinanza 5 novembre 2024 n. 28429, sez. lav.)
Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere: i chiarimenti della Cassazione
L’infortunio occorso al lavoratore durante lo spostamento tra la sede aziendale e il cantiere in cui deve svolgere le proprie mansioni, nel c.d. tempo di viaggio, va qualificato come infortunio sul lavoro e non come infortunio in itinere (Cassazione - ordinanza 5 novembre 2024 n. 28429, sez. lav.)
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La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di un lavoratore nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, che era stato qualificato come infortunio "in itinere".
La Corte, in particolare, non riconosceva la natura indennizzabile dell'infortunio.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice del gravame avrebbe dovuto qualificare l'evento infortunistico come un infortunio sul lavoro, tutelabile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando preliminarmente, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era già a disposizione del datore di lavoro, dopodichè si era spostato verso un cantiere. Lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all'interno dell'orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ai giudici di merito, chiamati ad accertare se, in tale contesto (e non invece nel contesto di un infortunio in itinere), fosse stata posta in essere o meno, da parte del lavoratore, una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa