Revisori legali: obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità
Fornite ulteriori istruzioni operative in materia di formazione continua dei revisori legali per il triennio formativo 2023-2025 (MEF - circolare 12 novembre 2024 n. 37; CNDCEC - nota 13 novembre 2024 n. 148; comunicato 12 novembre 2024)
Revisori legali: obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità
Fornite ulteriori istruzioni operative in materia di formazione continua dei revisori legali per il triennio formativo 2023-2025 (MEF - circolare 12 novembre 2024 n. 37; CNDCEC - nota 13 novembre 2024 n. 148; comunicato 12 novembre 2024)
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Con la circolare n. 12 del 15 marzo 2024 sono state impartite le istruzioni operative in materia di formazione continua dei revisori legali per il triennio 2023-2025. La stessa circolare ha mantenuto l’impianto generale adottato nel triennio precedente ma, al contempo, ha brevemente anticipato alcune rilevanti novità introdotte dalla direttiva UE 2022/2464 (poi recepite nell’ordinamento nazionale con DLgs 6 settembre 2024 n. 125) in materia di formazione continua dei revisori legali.
In particolare, il citato Dlgs 6 settembre 2024, n. 125, novellando il decreto n. 39 del 2010, ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità; tale informativa è soggetta a un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata. Tuttavia, è stata prevista la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di assurance e le relative modalità di abilitazione.
Secondo quanto consentito dalla normativa europea, è stato previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 (art. 18 del DLgs n. 125 del 2024).
In deroga, pertanto, al nuovo regime ordinario delineato per il tirocinio e l’esame di abilitazione dagli artt. 3 e 4 del novellato DLgs n. 39 del 2010, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all’art. 6, co. 1-bis, del DLgs n. 39 del 2010, come introdotto dall’art. 9, co. 1, lett. f, DLgs n. 125 del 2024. Il citato art. 6, co. 1-bis, prevede, infatti, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.
Come già fatto presente nella circolare n. 12 del 15 marzo 2024, pertanto, questo Ministero, per consentire l’acquisizione o l’aggiornamento delle conoscenze sulle tematiche caratterizzanti la rendicontazione e la relativa attestazione in materia di sostenibilità ancor prima del recepimento della citata Direttiva UE 2022/2464, ha inserito nel Programma di aggiornamento professionale del 2024 un apposito gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lettera D), denominato “Rendicontazione di sostenibilità”. Tali materie sono quelle riportate all’art. 8, par. 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2022/2464.
Su tale punto, si rende innanzitutto necessario chiarire che tutti gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.
In secondo luogo, si precisa che, per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al Registro che intendano presentare istanza finalizzata all’abilitazione al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno cinque crediti annuali sulle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza.
In attesa del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza per il quale non sono previsti dalla norma primaria termini per l’adozione, si rappresenta che, per le richieste di abilitazione presentate nel 2025, saranno altresì ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del DLgs n. 125 del 2024.
Resta esclusa, invece, la possibilità di avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024.
Parimenti, dalla lettura del co. 4 del citato art. 18 del DLgs n. 125 del 2024, che fa espresso riferimento alla maturazione annuale dei cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità, non appare possibile frazionare, ai fini dell’abilitazione, i crediti richiesti ripartendoli tra due annualità (maturazione di una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e della parte rimanente nel 2025).
Si sottolinea, inoltre, che a decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal novellato art. 5, co. 5, secondo periodo, del DLgs n. 39 del 2010, ovvero almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.
Nel periodo transitorio, per i revisori che abbiano presentato o che intendano presentare istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, restano fermi gli obblighi formativi attuali con la maturazione di almeno venti crediti annuali.
Per consentire, infine, la tempestiva verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione ad attestatore della sostenibilità, le società e gli enti accreditati per l’erogazione della formazione continua, nonché gli Albi di appartenenza e le società di revisione per la formazione equivalente, saranno tenuti, nel periodo transitorio, in deroga ai termini previsti rispettivamente al punto 1.2.9, 1.3 e 1.4 della circolare n. 12 del 2024, ad inviare con la massima sollecitudine le comunicazioni relative ai crediti acquisiti nelle materie di cui al Gruppo D) “Rendicontazione di sostenibilità” del Programma annuale 2024 (e, nel 2025, del futuro Programma annuale 2025) del Ministero dell’economia e delle finanze, all’atto del completamento da parte dei discenti delle attività formative.
La trasmissione di tali dati, che dovrà avvenire attraverso la modulistica già in uso a tale scopo, formerà quindi oggetto di separata comunicazione rispetto all’invio dei crediti formativi relativi alle altre materie, per il quale continuano a valere i termini generali di cui ai punti sopra indicati della circolare n. 12 del 2024.
Nel seguito, dunque, il Consiglio nazionale dei commercialisti pubblica il n. 10 dell'IRS (Informativa Reporting di Sostenibilità) “Il Revisore della sostenibilità, requisiti e obblighi della nuova figura professionale”.
Nel documento si delineano i tratti salienti che caratterizzano la figura del revisore della sostenibilità, con la finalità di agevolare la comprensione delle funzioni e delle responsabilità in generale del revisore legale, nonchè quelle specifiche legate all'identificazione e valutazione del rischio di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità mediante la comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera, incluso il Sistema di Controllo Interno (SCI) integrato con la gestione del “rischio di sostenibilità”.
Fonte normativa
- MEF - circolare 12 novembre 2024 n. 37?
- CNDCEC - nota 13 novembre 2024 n. 148
- CNDCEC - comunicato 12 novembre 2024
Approfondimento
Rassegna stampa
- iQnotizie - In GU il decreto di recepimento della direttiva CSRD, del 11 settembre 2024, di Ilia Sorvillo
- iQnotizie - Sostenibilità, dai commercialisti un inquadramento normativo sulla CSR, del 24 settembre 2024, di Anna Russo