giovedì, 14 novembre 2024 | 10:22

Piani attestati di risanamento: detassazione sopravvenienze attive, condizioni e applicabilità

Condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale, rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive, è la pubblicazione del piano stesso nel registro delle imprese (AdE - risposta 13 novembre 2024 n. 222)

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Piani attestati di risanamento: detassazione sopravvenienze attive, condizioni e applicabilità

Condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale, rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive, è la pubblicazione del piano stesso nel registro delle imprese (AdE - risposta 13 novembre 2024 n. 222)

Nel caso di specie, la società Istante dichiara di avere come oggetto sociale l'assunzione diretta o indiretta, di partecipazioni, azionarie e non, in altre società o imprese, in Italia o all'estero, con esclusione dello svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico; Direzione e coordinamento delle società controllate e collegate. Inoltre, afferma che con l'approvazione del bilancio la società ha subito perdite superiori al capitale sociale ed è stata messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2482 bis c.c..

Con riguardo all'attuazione della procedura di liquidazione, la società evidenzia che sin da ora appare che la liquidazione dell'attivo incontrerà particolari difficoltà e in relazione al piano di risanamento che dovrebbe essere realizzato, rappresenta che lo stesso porterebbe ad una riduzione di debiti verso terzi e all'emersione di sopravvenienze attive.

Ciò stante, l'Istante chiede se nel caso in esame sia applicabile l'art. 88, co. 4-ter, del TUIR che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l'altro, dai piani attestati di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d, della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), posto che i predetti piani sono stati trasfusi nell'art. 56, DLgs 12 gennaio 2019 n. 14.

L'art. 88, co. 4-ter, del TUIR, che disciplina le “Sopravvenienze Attive”, dispone che « in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d, del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese (...) la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, co. 4, DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4 del presente testo unico (...)».

In altri termini, la citata disposizione normativa prevede, per il soggetto che versa in stato di difficoltà e che pone in essere concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, allo scopo di proseguire l'attività d'impresa, un beneficio fiscale rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate dalle suddette procedure.

La ratio della limitazione della tassazione delle sopravvenienze, in caso di continuità dell'attività, risiede nel non penalizzare l'attuazione delle procedure di risanamento e nel volerla riconoscere solo dopo la consumazione di determinate poste fiscali, al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un'ulteriore riduzione degli imponibili dei successivi periodi d'imposta.

Con riferimento al quesito posto dall'Istante, si osserva che il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, di proporre un progetto rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa stessa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 56, CCII). Nella Legge Fallimentare, tale istituto trova la sua disciplina nell'art. 67, co. 3, lett. d, il quale regola le fattispecie degli atti che non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare, precisa i requisiti che deve possedere il professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e prevede che, su richiesta del debitore, il piano possa essere pubblicato nel registro delle imprese.


Il Fisco chiarisce come la citata disposizione persegue dunque la stessa ratio del più volte citato art. 67, co. 3, lett. d, in quanto è sempre rivolta all'imprenditore in stato di crisi o d'insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria allo scopo di proseguire l'attività, ma a differenza di quest'ultimo prevede una compiuta disciplina in merito al piano attestato di risanamento con riferimento sia ai requisiti del soggetto che lo attua sia in merito al contenuto del piano.

Tuttavia, entrambe le disposizioni in commento (l'art. 67, co. 3, lett. d e l'art. 56) dispongono che i piani in parola “possono” essere pubblicati nel registro delle imprese, come richiede l'art. 88, in relazione ai piani attesati di risanamento ex ar. 67.

Ciò stante, considerato che l'istituto disciplinato dall'art. 56 persegue la stessa finalità di quello regolato dall'art. 67, co. 3, lett. d, si ritiene che laddove il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al più volte citato co. 4-ter dell'art. 88 del TUIR.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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