Nuova versione del modello OT23 2025
A seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti sono state apportate alcune modifiche al modello OT23 2025 (INAIL – nota 12 novembre 2024 n. 11050)
Nuova versione del modello OT23 2025
A seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti sono state apportate alcune modifiche al modello OT23 2025 (INAIL – nota 12 novembre 2024 n. 11050)
La nuova versione del modello OT23 anno 2025 comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi:
1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. "la descrizione dei dispositivi/robot acquistati".
2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase "nel corso dell'anno 2024"; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso "2023" con "2024".
3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: "L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nel 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025".
4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito "nel 2024".
5. Intervento C-4.3. E' stata modificata come segue la descrizione dell'intervento: "L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature"; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: "Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.
I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento".
6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito "mano-braccio" con "corpo-braccio".
7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:
8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase "L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9".
9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito "telecamere" con "barre antistatiche o ionizzanti".
di Francesca Esposito
Fonte normativa