Bonus Natale: abolito il requisito del coniuge a carico
Il DL recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze, ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità (DL 14 novembre 2024, n. 167)
Bonus Natale: abolito il requisito del coniuge a carico
Il DL recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze, ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità (DL 14 novembre 2024, n. 167)
L'art. 2 del DL in commento ha disposto che, per l'anno 2024 l'indennità di importo pari a 100 euro è erogata ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. Più in particolare, si osserva che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, co. 692, lett. g, L. 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE (art. 1, DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito), e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva. Nella determinazione del predetto reddito complessivo, inoltre, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati relativi agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e al regime speciale per lavoratori impatriati. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità (cfr. AdE - circolare 10 ottobre 2024 n. 19/E);
- il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'imposta lorda determinata sui redditi percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante.
L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Si ricorda che, in seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica - in sede di conguaglio - la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Approfondimento