venerdì, 15 novembre 2024 | 09:55

In GU le novità sul concordato preventivo biennale

L'art. 1 del DL 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267/2024, introduce importanti disposizioni per i contribuenti che non hanno ancora aderito al concordato preventivo biennale, offrendo una nuova finestra temporale per regolarizzare la propria posizione fiscale

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In GU le novità sul concordato preventivo biennale

L'art. 1 del DL 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267/2024, introduce importanti disposizioni per i contribuenti che non hanno ancora aderito al concordato preventivo biennale, offrendo una nuova finestra temporale per regolarizzare la propria posizione fiscale

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Il DL 14 novembre 2024, n. 167 rientra in una più ampia strategia fiscale avviata con il DLgs 12 febbraio 2024, n. 13, e perfezionata dal successivo DL 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L 7 ottobre 2024, n. 143.

La riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale

La norma si rivolge ai contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non hanno ancora aderito al concordato preventivo biennale previsto dagli artt. da 10 a 22 DLgs 12 febbraio 2024, n. 13.

Il decreto consente a tali soggetti di aderire al concordato mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024, come stabilito dall'art. 2, co. 8, DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Limiti e vincoli dell’adesione tardiva

Nonostante la possibilità di adesione tardiva, il legislatore ha imposto alcune restrizioni per garantire la correttezza delle dichiarazioni presentate:

- la dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per ridurre l’imponibile, il debito d’imposta o aumentare il credito rispetto a quanto dichiarato entro il termine originario del 31 ottobre 2024;

- in caso di violazione di tali condizioni, l’opzione di adesione al concordato preventivo biennale risulterà invalida.

Effetti retroattivi dell’adesione

Il comma 2 dell’articolo 1 chiarisce che, per le adesioni effettuate secondo le modalità sopra descritte, si considera che il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale entro il termine del 31 ottobre 2024. Questa retroattività consente di includere i nuovi aderenti nel regime agevolativo previsto dalla normativa originaria, mantenendo un trattamento uniforme tra i contribuenti.

di Anna Russo

Fonte normativa

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