venerdì, 15 novembre 2024 | 17:38

CCNL Terziario Confesercenti: dal 1 novembre 2024 nuovi profili formativi dell’apprendistato

In data 4 novembre 2024, tra CONFESERCENTI e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, si è sottoscritto l'accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 che definisce i profili formativi e le nuove figure professionali per l'assunzione con contratto di apprendistato

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CCNL Terziario Confesercenti: dal 1 novembre 2024 nuovi profili formativi dell’apprendistato

In data 4 novembre 2024, tra CONFESERCENTI e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, si è sottoscritto l'accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 che definisce i profili formativi e le nuove figure professionali per l'assunzione con contratto di apprendistato

Con accordo sottoscritto il 22 marzo 2024 sono state individuate nuove figure professionale della classificazione del personale.

In data 28 marzo le Parti si sono rincontrate in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 e 115.1 del CCNL TDS Confesercenti, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, concordando che l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione fosse fissata dal 1° giugno 2024.

Con accordo del 26 luglio 2024 è stata prorogata al 30 settembre 2024, la scadenza entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle suddette nuove figure professionali, successivamente prorogata al 31 ottobre 2024.

Conseguentemente, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, fino a tale data sono restate in vigore le precedenti figure professionali.

A decorrere dal 1° novembre 2024, invece, ai fini delle assunzioni con apprendistato, si applicheranno i profili formativi individuati per le nuove figure professionali allegate all’accordo del 4 novembre 2024.

Inoltre, le parti hanno introdotto una deroga a quanto previsto dall’art. 53 del vigente CCNL TDS, con riferimento alla specifica figura del “Farmacista di parafarmacia” convenendo che il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico saranno, per tutta la durata dei 36 mesi, quelli del secondo livello.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale