Inquadramento INPS: legittima la rettifica d’ufficio dell'INAIL
La classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Cassazione - ordinanza 06 novembre 2024 n. 28531, sez. lav.)
Inquadramento INPS: legittima la rettifica d’ufficio dell'INAIL
La classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Cassazione - ordinanza 06 novembre 2024 n. 28531, sez. lav.)
La Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittima la rettifica di ufficio dell'INAIL, disposta con riguardo ad una Confraternita, a seguito di diverso inquadramento da parte dell'INPS.
Avverso tale sentenza la Confraternita ha proposto ricorso, lamentando che la Corte avesse erroneamente ritenuto legittima la rettifica dell'Istituto con riferimento all'inquadramento aziendale nel settore «terziario» anziché in quello «attività varie» sia perché disposta in contrasto con il disposto dell'art. 49, L n. 88 del 1989, sia perché operata interpretando erroneamente il provvedimento dell'INPS.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che avevano accertato che l'INPS avesse disposto l'inquadramento nel settore terziario della Confraternita ed avevano quindi concluso che l'INAIL, senza margini di apprezzamento, doveva conformarsi al provvedimento adottato dall'INPS.
In tal modo, la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa