Contratti di solidarietà: sgravio contributivo 2023
L'Istituto fornisce le indicazioni per la fruizione dello riduzione contributiva riconosciuta alle imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (INPS - circolare 15 novembre 2024 n. 97)
Contratti di solidarietà: sgravio contributivo 2023
L'Istituto fornisce le indicazioni per la fruizione dello riduzione contributiva riconosciuta alle imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (INPS - circolare 15 novembre 2024 n. 97)
In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è riconosciuta una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione (art. 6, co. 4, DL 1° ottobre 1996 n. 510).
Per l'anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (art. 21, co. 1, lett. c), DLgs. 14 settembre 2015 n. 148), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Con la Circolare n. 97/2024, l'Istituto fornisce indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva, mediante le operazioni di conguaglio, alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.
Le altre aziende, ancorchè già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Gli importi contenuti nei decreti direttoriali di ammissione allo sgravio contributivo costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate secondo le indicazioni riportate di seguito
Calcolo della riduzione contributiva
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, L 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla L 01 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, DLgs 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà del trasporto aereo" per effetto di quanto disposto dall'articolo 33, comma 4, DLgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.
L'applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Cumulabilità con la Decontribuzione Sud
In linea generale lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento. Pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca di tale beneficio, non devono essere stati già presi a riferimento per altre agevolazioni contributive.
Tuttavia, lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è cumulabile con l'esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud (art. 27, co. 1, DL 14 agosto 2020, n. 104). Quindi, le imprese che usufruiscono dello sgravio per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
Classificazione aziendale e compilazione Uniemens
Accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), l'Istituto attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".
Ai fini delle operazioni di conguaglio per il recupero dello sgravio contributivo, il flusso Uniemens deve essere compilato con le seguenti modalità:
- le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato devono essere esposte nel flusso valorizzando all'interno di (DenunciaAziendale), (AltrePartiteACredito), i seguenti elementi:
a) nell'elemento (CausaleACredito), va inserito il codice causale di nuova istituzione "L981", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023";
b) nell'elemento <SommeACredito>, va indicato il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2025.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
di Ciro Banco
Fonte Normativa