Bonus investimenti nella ZES unica: pronto il modello di comunicazione
Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno in favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese nel settore forestale, della pesca e acquacoltura (AdE – provvedimento 18 novembre 2024 n. 418393)
Bonus investimenti nella ZES unica: pronto il modello di comunicazione
Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno in favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese nel settore forestale, della pesca e acquacoltura (AdE – provvedimento 18 novembre 2024 n. 418393)
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è stato previsto per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. (art 16-bis, DL 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L 13 novembre 2023 n. 162, introdotto dall’art. 1, co. 7, lett. b), DL 15 maggio 2024 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L 12 luglio 2024 n. 101).
Sono escluse dalla presente agevolazione:
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, co. 4, lett. a), regolamento (UE) 2022/2472);
- le imprese in difficoltà (art. 1, co. 5, regolamento (UE) 2022/2472);
- le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il provvedimento in oggetto è stato, pertanto, approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
La Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.
In merito al predetto limite di spesa, qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti risultino inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il presente credito di imposta.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica: disposizioni applicative, del 12 novembre 2024, di Daniela Nannola
- iQnotizie - Dai Commercialisti una certificazione del prospetto ZES, del 12 novembre 2024, di Ilia Sorvillo
- iQnotizie - Investimenti nella ZES unica: aggiornato il modello di comunicazione integrativa, del 07 novembre 2024, di Daniela Nannola
- iQnotizie - DL economico fiscale: modifiche al credito d’imposta ZES, del 21 ottobre 2024, di Anna Russo
- iQnotizie - Investimenti nella ZES unica: mod. comunicazione integrativa, del 10 settembre 2024, di Daniela Nannola