giovedì, 21 novembre 2024 | 10:38

Dirigente medico: retribuzione spettante in caso di assenza

Il dirigente medico assente per ferie o malattia, che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non ha diritto a un compenso supplementare; la retribuzione spettante è quella rapportata alle sei ore giornaliere previste dal CCNL (Cassazione - ordinanza 20 novembre 2024 n. 29969, sez. lav.)

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Dirigente medico: retribuzione spettante in caso di assenza

Il dirigente medico assente per ferie o malattia, che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non ha diritto a un compenso supplementare; la retribuzione spettante è quella rapportata alle sei ore giornaliere previste dal CCNL (Cassazione - ordinanza 20 novembre 2024 n. 29969, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la pretesa avanzata da un dirigente medico di 1° livello in servizio presso l'ASL, relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno di assenza.
La decisione dichiarava l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari della dirigente nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2018, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito l'assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l'orario giornaliero ordinario osservato dalla lavoratrice era di sei ore e venti minuti.
Avverso tale pronuncia la ASL ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza dell’ASL, richiamando l’orientamento secondo cui il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall'ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
Il Collegio, in applicazione di tale principio, atteso che nella fattispecie mancava allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, ha deciso la causa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso della dirigente.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

  • Cassazione - ordinanza 20 novembre 2024 n. 29969, sez. lav.