Detassazione parziale TFS: operatività del limite massimo ed applicabilità al TFR
Chiarimenti circa l'operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione dell'indennità relativa al TFS ed applicabilità del regime anche al TFR (AdE - risposta 21 novembre 2024 n. 225)
Detassazione parziale TFS: operatività del limite massimo ed applicabilità al TFR
Chiarimenti circa l'operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione dell'indennità relativa al TFS ed applicabilità del regime anche al TFR (AdE - risposta 21 novembre 2024 n. 225)
Nel caso di specie, un Ente chiede chiarimenti in merito al regime di parziale detassazione previsto dall'art. 24, DL 28 gennaio 2019 n. 4 per l'indennità relativa al trattamento di fine servizio, consistente in una riduzione di 1,5 punti percentuali annui dell'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l'erogazione della prestazione.
I dubbi dell'Istante sono relativi, in primo luogo, all'operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione, ed in particolare, nel caso di pagamento a rate, se l'importo massimo di 50.000 euro vada considerato su ogni singola rata o sulla somma totale delle stesse.
Un ulteriore quesito posto dall'Istante attiene ai destinatari di tale detassazione, ed in particolare, se essa riguardi solo i dipendenti che maturano il TFS o comprenda anche coloro che maturino il diritto al TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente/amministrazione di appartenenza.
L'Amministrazione finanziaria, in ragione della lettera dell'art. 24 in esame che, in base al comma 2, fa riferimento all'imponibile del TFS, chiarisce che l'importo di euro 50.000 costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'art. 19, co. 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall'importo complessivo del TFS erogato.
Per detti motivi, con riferimento al primo quesito, sulla base della relazione tecnica, la quale chiarisce che «Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite euro 50.000 si applica l'aliquota piena», si ritiene che il limite massimo di detassazione di euro 50.000 sia riferibile all'imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell'art. 19, co. 2-bis, del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell'art. 12, DL n. 78 del 2010.
Con riferimento al secondo quesito, occorre considerare che l'art. 24, DL n. 4 del 2019 rubricato ''Detassazione TFS" ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per detto istituto, senza fare alcun riferimento al TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa