lunedì, 25 novembre 2024 | 19:28

Stazioni appaltanti: orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato gli orientamenti e le indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (MIT - circolare 18 novembre 2024 n. 279)

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Stazioni appaltanti: orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato gli orientamenti e le indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (MIT - circolare 18 novembre 2024 n. 279)

Nell’ambito del nuovo quadro nazionale in materia di contratti pubblici, la qualificazione costituisce uno strumento essenziale per migliorare l’efficienza, l’efficacia e la rapidità dei processi relativi al ciclo di vita dei contratti, garantendo al contempo la trasparenza e la correttezza degli appalti pubblici.

Le nuove disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici hanno introdotto, nel loro insieme, un complesso unitario di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che de relato, a favorire e incentivare tanto l’aggregazione quanto la professionalizzazione dell’intero sistema di public procurement.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.

Le norme definiscono un sistema “aperto” secondo il quale tutti i soggetti, muniti dei requisiti necessari, possono ottenere la qualificazione, così come perderla, qualora tali requisiti vengano meno. Parallelamente, le amministrazioni che non possiedono i necessari requisiti di qualificazione in un determinato momento, possono comunque, in virtù proprio del carattere “aperto” del sistema introdotto, ottenere la qualificazione nel livello richiesto in un secondo tempo.

Al fine di assicurare la complessiva sostenibilità del sistema con il Codice dei contratti pubblici sono stati disciplinati:

- un regime transitorio ad hoc del meccanismo di qualificazione riferito a puntuali aspetti relativi a requisiti e a fasi di realizzazione della commessa;

- un sistema di qualificazione con riserva in sede di prima applicazione per le unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni;

- un corpus normativo “a regime”.

Sulla base delle nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione avviene in relazione alle varie fasi di realizzazione dell’opera pubblica o dell’acquisizione della fornitura o dello svolgimento del servizio (da un lato progettazione tecnico amministrativa e affidamento, dall’altro esecuzione).

Per la progettazione e l’affidamento, il sistema è disegnato facendo riferimento a tre livelli di qualificazione. Nell’allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in attuazione dell’articolo 62 del Codice, i requisiti necessari per accedere ai diversi livelli di qualificazione sono declinati distintamente per la progettazione e l’affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti (art. 4), per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti (art. 6) e per l’affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7).

Per la fase di esecuzione, i requisiti di qualificazione sono indicati a grandi linee nell’articolo 8 dell’allegato II.4, sia per le stazioni appaltanti che per le centrali di committenza. In quest’ultimo articolo, è stata, altresì, disegnata una disciplina transitoria specifica per l’esecuzione:

- le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, sono qualificate, in una prima fase sperimentale fino al 31 dicembre 2024, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;

- le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, nella prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Infine, al successivo articolo 9 dell’allegato II.4 viene dettata la disciplina transitoria dell’iscrizione con riserva, nei modi e nei termini in cui questa è prevista (sino al 30 giugno 2024).


Il Ministero invita le stazioni appaltanti a:

- qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento tecnico-amministrativo dell’intero ciclo di vita delle procedure di appalto;

- verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l’eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;

- effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;

- comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo;

- utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare la propria qualificazione e aggregazione;

- utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento diretto;

- utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che hanno problemi di ritardo di pagamento o hanno problemi con il trasferimento di fondi del livello centrale;

- utilizzare reti di stazione appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del Common Procurement Vocabulary (CPV), che siano chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;

- favorire l’acquisizione di competenze operative e know-how, e quindi “professionalizzare”, il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;

- adoperarsi per favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti), anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.

Finalità

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro. Riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

- progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

- esecuzione dei contratti.

Ambito di applicazione

La qualificazione è necessaria:

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro;

- per acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

La qualificazione non è necessaria, invece, per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Il sistema di qualificazione delineato dal Codice e dai suoi allegati non si applica:

- agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

- ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.

In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva le stazioni appaltanti:

- delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento;

- delle provincie e delle città metropolitane;

- dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

Competenza dell’ANAC

L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

- le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;

- è rilasciata la qualificazione;

- la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;

- può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;

- sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Livelli di qualificazione e progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);

- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);

- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023.

Dopo la suddetta data, per le gare di importo superiore a 1 milione di euro, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, di cui all’allegato I.9 al Codice;

Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);

- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.0. 000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);

- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’AUSA;

- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice;

- la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale è richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 è stato riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione.

Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza

Le centrali di committenza si qualificano almeno:

- per il livello L2 per i lavori;

- per il livello SF2 per i servizi e le forniture.

Le centrali di committenza per essere qualificate devono essere in possesso dei medesimi requisiti delle stazioni appaltanti, salva la riduzione del 20 per cento dei relativi punteggi.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base di alcuni requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione, quali, ad esempio, il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori e l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;

Fino al 31 dicembre 2024, le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base, fra l’altro, dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;

b) dotazione di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;

c) esecuzione di contratti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;

d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC.

Qualificazione con riserva

La qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.

Le stazioni appaltanti presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023.

La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

Iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.

ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di 2 anni.

Revisione della qualificazione

Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni 2 anni.

Entro 3 mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione effettuata dall’ANAC.

Infatti, se dagli accertamenti condotti dall’Autorità risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per 1 anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche, come requisiti premianti, la disponibilità ad effettuare affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate e l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa