Fondo nuove competenze: come presentare l'istanza di contributo
Pubblicato il decreto ministeriale recante le finalità, i destinatari e le modalità di presentazione della domanda di contributo (MLPS - dm 10 ottobre 2024)
Fondo nuove competenze: come presentare l'istanza di contributo
Pubblicato il decreto ministeriale recante le finalità, i destinatari e le modalità di presentazione della domanda di contributo (MLPS - dm 10 ottobre 2024)
Il Fondo Nuove Competenze (art. 88, DL 19 maggio 2020 n. 34) è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze. La dotazione del FNC ammonta a complessivi euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" cofinanziato dal FSE+, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni. Al finanziamento possono ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" ovvero le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito.
Le risorse sono inizialmente così ripartite tra le tipologie di intervento:
- Sistemi formativi 25%
- Filiere formative 25%
- Singoli datori di lavoro 50%.
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria;
- la quota di retribuzione finanziata è pari al 80% in caso di interventi relativi a sistemi formativi e filiere formative;
- la quota di retribuzione finanziata è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione;
- la quota di retribuzione finanziata è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello); le ore di formazione non possono coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal DM del 12 ottobre 2015;
- in caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall'azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceve un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto; tale contributo viene distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori preselezionati. Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del progetto ai Fondi Paritetici Interprofessionali. La verifica dello stato di disoccupazione viene effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL;
- in caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. Questa misura prevede una dotazione di euro 1.000.000 che potrebbe essere incrementato in presenza di altre risorse.
Il calcolo del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, è effettuato previa verifica sulla banca dati dell'INPS. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, è considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non può essere superiore al contributo previsto nel provvedimento di approvazione dell'istanza in fase di ammissione.
Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Requisiti dell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi specifici, gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono contenere quali elementi minimi: i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze; il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento; il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze; l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti. Eventuali ulteriori elementi sono indicati dal Ministero del lavoro.
Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione.
I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:
a) SISTEMI FORMATIVI: ossia i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa può essere identificata come "capofila”. Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro. Il Sistema Formativo non deve necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
b) FILIERE FORMATIVE: ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro. La Filiera Formativa non deve necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
c) SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro. Ai fini dell'approvazione delle singole istanze di contributo, il Ministero del lavoro richiede alle regioni e province autonome territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione dei suddetti enti.
Decorsi i 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. La richiesta è rivolta alla regione o provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.
Processi di innovazione e di investimento
Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
L'aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo può rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".
Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, possono rientrare tra le intese anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo è associato ad un progetto formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori. Gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione.
I progetti formativi devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite dal DLgs 16 gennaio 2013, n. 13, dal DM 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" e dal DM n. 115 del 9 luglio 2024.
II numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore; le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.
La formazione è erogata secondo le seguenti modalità:
- per le aziende che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale: da un ente titolato o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento;
- per le aziende e laddove l'attività di formazione non sia oggetto di finanziamento, da un ente titolato o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza degli obiettivi di apprendimento e, in particolare, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, del richiamato DM n. 115 del 9 luglio 2024.
La formazione può iniziare solo successivamente all’ammissione a contributo sull'avviso FNC.
I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale. Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un Fondo Paritetico Interprofessionale successivamente al 10 ottobre 2024 devono indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell'istanza di richiesta contributo.
Ai fini del mantenimento dell'ammissibilità al contributo, i datori di lavoro devono mantenere, a pena di esclusione, l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell'istanza fino alla conclusione delle attività formative.
Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
- il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data del 10 ottobre 2024 o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell'istanza;
- il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC;
- il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo.
Nelle suddette circostanze l'attività di formazione può essere oggetto di finanziamento anche attraverso il contributo di finanziamenti, anche a voucher, diversi da quelli di cui al presente articolo e, in tali casi, per le modalità di descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento del progetto formativo agli standard di riferimento del sistema nazionale di certificazione delle competenze e per le modalità di individuazione, validazione o certificazione si applicano le disposizioni adottate dai rispettivi enti pubblici titolari delle risorse impiegate.
Il Ministero pone in essere tutte le procedure utili al tempestivo avvio delle attività, provvedendo all'acquisizione delle adesioni da parte dei Fondi paritetici interprofessionali e, quindi, alla pubblicazione dell'Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali, il Ministero del lavoro dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative. A tal fine, i datori che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali devono inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, il calendario del percorso formativo ed il luogo di svolgimento delle attività formative previste in presenza, e successivi aggiornamenti, via PEC dell'Ispettorato territorialmente competente della sede di svolgimento del corso con oggetto: "Attività formative Fondo Nuove Competenze 3 - Riferimenti istanza...".
di Francesca Esposito
Fonte normativa