Lavoratori iscritti ai Fondi speciali Elettrici e Telefonici: trasferimento posizioni al FPLD e assegno di esodo
Il trasferimento oneroso nel FPLD delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Telefonici ed Elettrici si configura come nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione. La domanda di accesso all'esodo deve essere presentata prima della domanda di trasferimento. (INPS - Messaggio 25 novembre 2024, n. 3936)
Lavoratori iscritti ai Fondi speciali Elettrici e Telefonici: trasferimento posizioni al FPLD e assegno di esodo
Il trasferimento oneroso nel FPLD delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Telefonici ed Elettrici si configura come nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione. La domanda di accesso all'esodo deve essere presentata prima della domanda di trasferimento. (INPS - Messaggio 25 novembre 2024, n. 3936)
Trasferimento delle posizioni assicurative dai Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD
A decorrere dal 1° luglio 2010 i lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Telefonici ed Elettrici hanno la facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento della posizione assicurativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con le stesse modalità previste per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria IVS (art. 12, co. 12-octies e 12-novies, DL 31 maggio 2010 n. 78).
In proposito l'Istituto ha chiarito che il trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD:
- si configura come modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione, fermo restando l'onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri previsti per la ricongiunzione (art. 12, co. 12- septies, DL 31 maggio 2010 n. 78). In altri termini l'operazione di trasferimento resta, nella sua struttura e nella sua ratio, una "costituzione di posizione assicurativa";
- riguarda i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010. Conseguentemente, i lavoratori cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto al Fondo speciale e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo medesimo.
I lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla prestazione di assegno all'esodo (art. 4, co. da 1 a 7-ter, L 28 giugno 2012, n. 92), finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, ma che non possano ancora esercitare la facoltà di trasferimento, in quanto iscritti ai soppressi Fondi speciali, possono comunque presentare - ai fini del rilascio della certificazione per l'erogazione dell'indennità - una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare la domanda di trasferimento, ricorrendone le condizioni, alla data di cessazione dal servizio.
Tale dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modulo "AP157", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Moduli" categoria "Assicurato/Pensionato". Il modulo deve essere inviato alla casella istituzionale prestazioniarticolo4@inps.it e alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, che deve provvedere ad acquisirlo in procedura (WEBDOM).
In questi casi, per consentire l'elaborazione della certificazione del diritto e dell'importo della prestazione di esodo finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, i periodi di contribuzione di pertinenza dei soppressi Fondi speciali sono accreditati provvisoriamente nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) utilizzando il "codice cessazione 44". La costituzione della posizione assicurativa nell'AGO con i contributi di pertinenza dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici è fittizia e temporanea, tesa unicamente alla verifica della maturazione dei requisiti di accesso all'esodo.
L'efficacia della certificazione di esodo è, comunque, subordinata all'effettiva presentazione della domanda di trasferimento oneroso e all'accettazione del relativo onere.
Per consentire la tempestiva presentazione della relativa domanda, la stessa può essere utilmente inoltrata anche nei 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro comportante l'iscrizione ai soppressi Fondi speciali; la domanda viene acquisita e definita come se fosse presentata alla data di cessazione dal servizio (data di perfezionamento del requisito richiesto).
La domanda di trasferimento oneroso deve essere presentata attraverso il sito istituzionale dell'INPS, tramite il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" > "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati" > "Ricongiunzione".
La liquidazione della prestazione di esodo è subordinata alla effettiva presentazione della domanda di trasferimento della posizione assicurativa e all'accettazione del relativo onere. Pertanto, in assenza della domanda, la prestazione di accompagnamento la pensione non potrà essere liquidata
Qualora i lavoratori non presentino la suddetta dichiarazione preventiva, e l'indennità di esodo sia finalizzata al pensionamento a carico dei soppressi Fondi speciali Elettrici o Telefonici, non sarà più possibile presentare la domanda di trasferimento oneroso alla scadenza della prestazione.
Qualora gli interessati scelgano di accedere alla prestazione di esodo in qualità di iscritti ai Fondi speciali, l'erogazione della prestazione è subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico dei medesimi Fondi speciali, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione di esodo e il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti nei soppressi Fondi speciali e a versare all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Tali circostanze vanificano e neutralizzano la funzione propria dell'Istituto della costituzione di posizione assicurativa, finalizzato a ricondurre alle regole comuni dell'AGO l'eterogeneità degli ordinamenti pensionistici "alternativi". Resta, invece, impregiudicata la possibilità di esercitare, alla scadenza della prestazione di esodo e qualora ricorrano tutti i requisiti, la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Diversamente, coloro che non abbiano usufruito dell'assegno di esodo possono continuare ad avvalersi della facoltà di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD, a condizione che abbiano cessato il servizio comportante l'iscrizione ai soppressi Fondi speciali e che in loro favore non sia stata liquidata la pensione a carico dei medesimi Fondi speciali.
di Ciro Banco
Fonte Normativa