mercoledì, 27 novembre 2024 | 17:48

CIG in deroga settore moda: istruzioni operative

L'Istituto fornisce le istruzioni operative di accesso al trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, per fronteggiare la crisi del settore moda (Inps - Circolare 26 novembre 2024 n. 99)

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CIG in deroga settore moda: istruzioni operative

L'Istituto fornisce le istruzioni operative di accesso al trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, per fronteggiare la crisi del settore moda (Inps - Circolare 26 novembre 2024 n. 99)

In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (art. 27, DLgs 14 settembre 2015 n. 148) è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (art. 3, DLgs 14 settembre 2015 n. 148) per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 (art. 2, DL 28 ottobre 2024 n. 160).

Destinatari e finalità del trattamento

Possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

La nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) sono classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;

b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nella Tabella "Attività ammesse" alla fine dell'articolo;

c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA), per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Si ricorda che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell'industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

L'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell'artigianato, può essere garantito, invece, per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile.

In entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 148/2015.

La disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 intende, quindi, assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all'ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti di durata, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento

Ai fini dell'accesso al trattamento di sostegno al reddito la domanda trasmessa all'Inps entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la predetta data e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS", dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - selezionando l'applicazione "CIG e Fondi di solidarietà" e quindi la voce "ISU - Causale Decreto - legge 160/24 - Settore Moda".


La domanda deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito solamente i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Inoltre, la domanda deve essere integrata da una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per aver raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Devono essere osservate le disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

L'Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

I periodi autorizzati per il trattamento di integrazione salariale in deroga sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Misura del trattamento di sostegno al reddito

Il trattamento spettante ammonta all'80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L'importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile stabilito dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015 che, per l'anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in 1.392,89 euro. Tale importo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pagamento a conguaglio

Il trattamento di sostegno al reddito è erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi - a pena di decadenza - entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Compilazione del flusso Uniemens

Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, deve essere valorizzato il codice evento già in uso "ISU", che assume il più ampio significato di "Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda", procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Elemento <Giorno>:

- Elemento <Lavorato> = "N";

- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1" o "2" (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "ISU".

Con riferimento al valore da indicare nell'elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore/giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultramensili.

L'elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG>, deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:

- nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;

- nell'elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale "L907", avente il significato di "Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024";

- nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'importo autorizzato da recuperare.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Pagamento diretto

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione.

In tal caso è necessario procedere con l'invio dei flussi "UniEmens-Cig" (UNI41), a pena di decadenza, con tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nell'ambito del codice intervento 700 è stata istituita la nuova causale codice evento "702" ISU - Settore moda ex dl n. 160/2024.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "702", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Attività ammesse

ATECO 2007

ATTIVITÀ

CSC

Industria

Artigianato

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

10701

40701

13.20.00

Tessitura

10703

40703

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

10723

40723

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

10713

40713

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

10805

40805

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

10813

40813

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

10717

40717

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

10716

40716

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

10724

40724

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

10719

40719

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

10715

40715

13.99.10

Fabbricazione di ricami

10719

40719

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

10719

40719

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

10724

40724

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

10801

40801

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

10801

40801

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

10801

40801

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

10801

40801

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

10803

40803

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

10812

40812

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

10812

40812

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

10801

40801

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

10806

40806

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

10714

40714

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

10713

40713

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

11004

41004

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

11006

41006

15.20.10

Fabbricazione di calzature

11001

41001

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

11001

41001

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Rassegna stampa