CCNL Scuole Fism: welfare del valore di 200 euro
Firmato un accordo integrativo al CCNL 2021-2023 che disciplina il lavoro in somministrazione e il welfare contrattuale per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM
CCNL Scuole Fism: welfare del valore di 200 euro
Firmato un accordo integrativo al CCNL 2021-2023 che disciplina il lavoro in somministrazione e il welfare contrattuale per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM
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Il 26 novembre 2024, FISM e FLC - CGIL, CISL SCUOLA, SNALS - Conf.S.A.L. hanno sottoscritto un accordo sulla somministrazione di lavoro e l’erogazione del welfare.
Le Parti convengono che il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:
a. per particolari punte di attività;
b. per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l’ente non dispone;
c. per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 20% dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell’ente al momento dell’inizio della fornitura.Entro il 28/02/2025, l'istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alla FISM territoriale e alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente Accordo, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Per la vigenza dell’Accordo, le parti concordano sull’utilizzo della somministrazione di lavoro anche per il personale educativo e docente come strumento per fronteggiare la crisi dovuta alla strutturale carenza di queste figure professionali.
L’istituto della somministrazione per i docenti ed educatori cesserà la sua applicazione alla data del 31.12.2025, nel caso in cui entro quella data non si sia giunti al rinnovo del CCNL FISM.
I lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto o successivamente assunti entro il 31/12/2024:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2024 (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre 2024.
I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico del datore di lavoro.
II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o impiegati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo datore di lavoro.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già in essere riconosciute dal datore di lavoro sia unilateralmente per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che per accordi collettivi.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il suddetto valore, o parte di esso, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico del datore di lavoro non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2024.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale