Permessi 104: alla fruizione del beneficio non può essere apposto un termine
Il diritto ai permessi mensili retribuiti ex L n. 104/1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si configura come obbligazione di durata che permane sino all'accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni (Cassazione - sentenza 28 novembre 2024 n. 30628, sez. lav.)
Permessi 104: alla fruizione del beneficio non può essere apposto un termine
Il diritto ai permessi mensili retribuiti ex L n. 104/1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si configura come obbligazione di durata che permane sino all'accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni (Cassazione - sentenza 28 novembre 2024 n. 30628, sez. lav.)
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La Corte di appello di Salerno riteneva legittimo il provvedimento di ripetizione adottato da una s.p.a. nei confronti di un proprio dipendente a titolo di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di permessi retribuiti ex art. 33 della legge n. 104 del 1992.
La Corte di appello, in particolare, rilevava che il lavoratore non aveva fornito la prova della sussistenza del diritto al godimento dei permessi, avendo trascurato di richiedere all'ente previdenziale l'autorizzazione a fruirne, dopo aver ottenuto solamente una autorizzazione provvisoria: ad avviso dei giudici di secondo grado, trattandosi di beneficio previdenziale, sarebbe stato onere del lavoratore presentare apposita domanda all'INPS, unico soggetto legittimato a concederlo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, da qualificarsi quale requisito costitutivo del diritto; la società datrice di lavoro, avendo provveduto ad anticipare in busta paga la retribuzione relativa ai giorni di godimento dei permessi, per poi conguagliare le somme con l'INPS mediante i contributi aziendali dovuti, era tenuta al versamento, in favore dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente conguagliate.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ricordando, preliminarmente, che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda amministrativa, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Inoltre, la domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio è atto con efficacia sostanziale, poiché è dalla data della sua presentazione che decorre la prestazione, e costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza dell'ente destinatario.
Il Collegio ha, altresì, ribadito che il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti sorge a seguito di presentazione della domanda amministrativa e a fronte della verifica, da parte dell'ente assicuratore, della ricorrenza delle condizioni previste dalia legge; una volta accertato il diritto, la prestazione si intende riconosciuta sino a quando sopravvengano modificazioni tali da far venire meno i requisiti costitutivi del diritto. Invero, l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 non prevede la potestà dell'ente previdenziale di apporre un termine alla titolarità del diritto, ma consente - all'INPS o al datore di lavoro - di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni per il godimento del diritto e prescrive la decadenza dal diritto qualora fatti sopravvenuti facciano venir meno le condizioni richieste per la legittima fruizione.
Ebbene, nel caso di specie il lavoratore aveva presentato domanda amministrativa relativa alla fruizione dei benefici previsti, per l'assistenza a persona con handicap grave, dall'art. 33, L n. 104 del 1992, con ciò facendo sorgere l'obbligo dell'ente previdenziale di provvedere alla delibazione dell'istanza e l'INPS aveva riconosciuto il diritto per un periodo determinato, avvertendo - contestualmente - l'interessato che, in caso di accertamento definitivo che avesse dimostrato la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per fruire del diritto, avrebbe proceduto al recupero dell'indennità.
Dunque, nel caso di specie, una volta sorto il diritto al beneficio, l’ente previdenziale non aveva il potere di circoscrivere, ex ante, nel tempo la prestazione previdenziale in quanto l'interessato era ormai titolare del diritto. Da esso sarebbe decaduto solo se fatti sopravvenuti avessero modificato le condizioni per l'accesso alla fruizione dei permessi. La Corte territoriale non si era, pertanto, conformata ai richiamati principi di diritto, che prevedono l’ insorgenza del diritto a fronte della verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, senza possibilità di apporre limiti di tempo al godimento della prestazione salvo l'accertamento di sopravvenute modificazioni dei requisiti richiesti per la concessione.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa