lunedì, 02 dicembre 2024 | 15:48

CCNL Dirigenti imprese di pubblica utilità: passa a 80.000 euro il trattamento minimo complessivo

Elevato, a 80.000 euro, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante ai dirigenti delle imprese di pubblica utilità a seguito del rinnovo del CCNL firmato il 27 novembre 2024 da Federmanager e Confservizi

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CCNL Dirigenti imprese di pubblica utilità: passa a 80.000 euro il trattamento minimo complessivo

Elevato, a 80.000 euro, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante ai dirigenti delle imprese di pubblica utilità a seguito del rinnovo del CCNL firmato il 27 novembre 2024 da Federmanager e Confservizi

L’Accordo di rinnovo copre il periodo 2025-2027 e coinvolge circa 2.000 dirigenti di oltre 550 aziende e riconferma le peculiari caratteristiche strategiche e industriali delle imprese che gestiscono servizi pubblici di interesse generale, estendendo il perimetro di applicazione delle figure dirigenziali, riconosciute fondamentali per la crescita e lo sviluppo del sistema Italia.

Retribuzione

In materia retributiva è stato aggiornato il trattamento di ingresso alla dirigenza e viene rafforzata la previsione di obbligatorietà della parte variabile della retribuzione, il cosiddetto MBO che lega il compenso economico a indici e obiettivi aziendali. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. A valere dall'anno 2025 il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 80.000 euro e a 85.00euro dall'anno 2026.

Trattamento retributivo del direttore

In relazione al cambiamento della struttura retributiva, le disposizioni relative al trattamento retributivo del direttore continuano ad applicarsi esclusivamente ai direttori in servizio alla data del rinnovo del 27 novembre 2024.

Una tantum

Le Parti, in considerazione della decorrenza del contratto a partire dal 1° gennaio 2025, concordano di erogare, a copertura dell'anno 2024 ed entro il mese di marzo del 2025, un importo una tantum onnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024, ai dirigenti che:
a. risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
b. fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000 euro;
c. nel periodo di vigenza del precedente rinnovo e fino al momento della stipula del contratto, non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, esclusi gli aumenti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l'adeguamento al TMCG.

Trasferta

Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari a 100 euro.

Comporto

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.

Congedo matrimoniale

In occasione di matrimonio compete al dirigente non in prova un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l'impresa, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio retribuita al 100% con relativo trattamento previdenziale, con un preavviso di almeno tre mesi dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio

L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte ovvero di invalidità permanente, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad euro 300.000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 400 .000,00 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 300,0 euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione.

Formazione e aggiornamento culturale e professionale, politiche attive

Le parti convengono che per sostenere l'attività della Fondazione «Fondirigenti Giuseppe Taliercio», a partire dal 2025, le imprese verseranno la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi. Tale contributo andrà ad integrare le risorse private della Fondazione. La decorrenza dell'obbligo contributivo sarà stabilita con separate intese che definiranno nel dettaglio le iniziative da finanziare con tale contributo.

Previdenza complementare

Le parti convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate: a. con decorrenza dal 1° gennaio 2025, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
- a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200 .000,00 euro annui, che non può risultare inferiore a 4.800 euro;
- a carico dell’impresa, nella misura minima di un ulteriore 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000,00 euro annui
- a carico dei dirigenti, nella misura minima pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita fino al limite di 200.000,00 euro annui;
- fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1°gennaio 2025.


Welfare aziendale

Confservizi e Federmanager concordano nel ritenere che adeguate iniziative di welfare, da attuare a livello aziendale, previo incontro con le RSA ove esistenti, costituiscano un valore aggiunto nel trattamento complessivo da riservare ai dirigenti e si impegnano a proporre iniziative di sensibilizzazione delle imprese su queste tematiche.

Nel testo, inoltre, viene rafforzata l’attenzione verso i temi della genitorialità, delle disabilità e della parità di genere. Emerge infine con forza, nel testo, l’impegno al contrasto di ogni forma di molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale