lunedì, 02 dicembre 2024 | 17:39

Agevolazione Prima casa: soggetto AIRE rientrato in Italia

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa" (AdE – risposta 02 dicembre 2024 n. 238)

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Agevolazione Prima casa: soggetto AIRE rientrato in Italia

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa" (AdE – risposta 02 dicembre 2024 n. 238)

Nell'istanza d'interpello posta all'esame dell'Amministrazione finanziaria, l'Istante rappresenta che è stata residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa; successivamente si è trasferita all'estero per motivi di lavoro e si è iscritta all'A.I.R.E.; poi è rientrata temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato. Con atto notarile di compravendita del 2023 e successivo atto definitivo (trascorsi i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione) ha acquistato una abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni c.d. "prima casa” e, a tal fine, dichiarava in atto che l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.

Ciò premesso, l'istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

L'istante, in particolare, intende dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che: al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadina italiana trasferita all'estero, iscritta all'AIRE; di essersi trasferita all'estero ove ha svolto la propria attività lavorativa; che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia; che l'immobile è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, nella fattispecie in esame, l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa".

Al riguardo, si rappresenta che laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile, presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

di Daniela Nannola

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