martedì, 03 dicembre 2024 | 18:58

Salute e sicurezza sul lavoro: formazione dei preposti

Con riferimento alla periodicità dell'aggiornamento per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle more dell'adozione del nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i preposti devono assolvere agli obblighi formativi con cadenza quinquennale (MLPS - Interpello 21 novembre 2024, n. 7)

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Salute e sicurezza sul lavoro: formazione dei preposti

Con riferimento alla periodicità dell'aggiornamento per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle more dell'adozione del nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i preposti devono assolvere agli obblighi formativi con cadenza quinquennale (MLPS - Interpello 21 novembre 2024, n. 7)

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Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliscono che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono avere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti (art. 37, co. 7, DLgs 09 aprile 2008, n. 81).

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 7-ter, DLgs 09 aprile 2008, n. 81).

I contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare un accordo nel quale provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tale Accordo non è stato ancora adottato.

Riguardo agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico di dirigenti e preposti, l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva già chiarito (Circolare 16 febbraio 2022, n. 1) che:

- la formulazione della norma introdotta dall’art. 13, comma 1, lett. d-quinquies, n. 3), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2021, n. 215, che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico;

- gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; di conseguenza i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994;

- in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221 adottato dalla Conferenza permanente.

Con riferimento alla formazione dei preposti, l'accordo per la formazione dei lavoratori adottato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221) prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nelle more dell'adozione del nuovo accordo restano valide le conclusioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dunque i preposti sono tenuti ad assolvere gli formativi con un aggiornamento quinquennale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - Interpello 21 novembre 2024, n. 7