La revisione dell'IRPEF e dell'IRES approda in Gazzetta
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi
La revisione dell'IRPEF e dell'IRES approda in Gazzetta
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi
Il provvedimento in oggetto dà attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ed entra in vigore il 31 dicembre 2024.
Il testo revisiona, ai fini Irpef ed Ires, la disciplina concernente i redditi dei terreni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e i redditi d’impresa.
L’articolo 1 apporta le seguenti modifiche al TUIR:
- prescrive l’emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del reddito dominicale delle culture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati; prevede, nella fattispecie sopra descritta, l’utilizzo della tariffa d’estimo provinciale più alta incrementata del 400 per cento per il calcolo del reddito dominicale nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale;
- individua il limite minimo del reddito dominicale per specifiche fattispecie;
- ridefinisce il reddito agrario come composto dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- amplia le fattispecie delle attività agricole; prevede che con decreto ministeriale si proceda all’individuazione di nuove classi e qualità di coltura dei terreni adeguate agli ultimi sistemi di coltivazione;
- prevede l’esclusione dalla formazione del reddito dei fabbricati degli immobili, non locati, adoperati per compiere attività dirette alla produzione di vegetali; prevede che il reddito relativo alla parte eccedente i limiti per le attività dirette alla produzione di vegetali, concorra a formare reddito di impresa e in che termini, specialmente rispetto alla superficie di riferimento;
- definisce il calcolo del reddito derivante dalle attività dirette alla produzione di vegetali oltre il limite di cui al punto precedente.
L’articolo 2 dispone, con riferimento ai terreni sottoposti a monitoraggio dell’AGEA, l’esonero dall’obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle imposte sui redditi che prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei fatti che possono comportare variazione del reddito dominicale in aumento o in diminuzione.
L’articolo 3 apporta modifiche alla disciplina della tassazione dei redditi da lavoro dipendente:
- sono modificate le condizioni valevoli per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del SSN;
- sono modificate le condizioni per escludere dall’imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
sono esclusi dall’imponibile i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza;
- rientrano nell’imponibile le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;-
- sono modificati i criteri per determinare il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e che sono ceduti ai dipendenti, che rientrano nel reddito da lavoro dipendente.
L’articolo 4 stabilisce i termini a decorrere dai quali trovano applicazione le novità in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente previste all’articolo 3.
L’articolo 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo i seguenti interventi:
- si estende il regime della tassazione separata per alcune plusvalenze;
- si introduce, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali;
- si introduce il principio di neutralità fiscale (mancata realizzazione di plusvalenze o minusvalenze) con riferimento ad una serie di operazioni (operazioni straordinarie concernenti conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti).
L’articolo 6 indica la decorrenza delle misure previste dall’articolo 5 del decreto in commento e prevede altresì talune disposizioni transitorie per l’applicazione di alcune norme dell’articolo 54 del TUIR, in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo, come modificato dal medesimo articolo 5.
L’articolo 7 prevede che, ai fini del calcolo della plusvalenza assoggettata a imposizione sui redditi (art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi), il prezzo di acquisto o il costo di costruzione di alcuni immobili – acquistati o costruiti da non più di cinque anni, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi del cosiddetto superbonus – è aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente. L’imposta sulle donazioni e i costi inerenti, di conseguenza, entrano a far parte della base imponibile delle imposte sui redditi. Per i terreni acquisiti per donazione o successione, il prezzo di acquisto valevole per il calcolo della plusvalenza tassabile è aumentato della relativa imposta.
L’articolo 8 individua l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni dei successivi articoli da 9 a 14 del presente decreto.
L’articolo 9 prevede una serie di modifiche inerenti alle modalità di determinazione del reddito d’impresa funzionali al processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici.
L’articolo 10 disciplina le modalità secondo le quali in caso di divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali emerse in sede di variazione dei principi contabili, internazionali e nazionali, nonché di passaggio dagli uni agli altri, possa procedersi al riallineamento dei valori contabili ai fini fiscali.
L’articolo 11 disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali, le relative modalità di attuazione e il periodo di efficacia temporale. La norma disciplina, altresì, un ulteriore regime fiscale per il contribuente che non intenda avvalersi del riallineamento ordinario.
L’articolo 12 reca nuove norme volte a disciplinare l’istituto opzionale del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all’operazione di conferimento di azienda, attuabile dalla società conferitaria. Nell'art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il comma 2-ter è completamente sostituito: la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.
L’articolo 13 reca norme volte a disciplinare l’entrata in vigore di alcuni articoli del decreto in commento. Per finalità di coordinamento normativo, viene, pertanto, disposta l’abrogazione di disposizioni vigenti, nonché la previsione di un regime transitorio.
L’articolo 14 riconosce la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del dieci per cento.
L’articolo 15 novella alcuni articoli del TUIR, concernenti il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni di aziende, sia in Italia che all’estero. Vengono novellati gli articoli 84, 172, 173 e viene inserito l'articolo 177- ter (Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo).
L’articolo 16 reca la disciplina inerente al trattamento fiscale applicabile in caso di scissione societaria mediante scorporo. La nuova disciplina si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
L’articolo 17 modifica la disciplina dei conferimenti, novellando la normativa vigente. Le nuove disposizioni riguardano, tra le varie cose: determinazioni di valore, minusvalenze, permute, casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società né aumenta la percentuale di controllo, conferimenti di partecipazioni detenute in società le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati.
L’articolo 18 novella l’articolo 182 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in tema di liquidazione ordinaria, al fine di snellire le procedure a carico dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 19 dispone modifiche alla disciplina della «tonnage tax».
Con l'articolo 20 nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate una serie di modifiche.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa