Disconosce le dichiarazioni diffamatorie registrate in radio: reintegrato il lavoratore
Annullato il licenziamento del dipendente a cui era stato contestato di aver reso dichiarazioni diffamatorie nei confronti della società datrice di lavoro nell'ambito di una trasmissione radiofonica (Cassazione - ordinanza 29 novembre 2024 n. 30691, sez. lav.)
Disconosce le dichiarazioni diffamatorie registrate in radio: reintegrato il lavoratore
Annullato il licenziamento del dipendente a cui era stato contestato di aver reso dichiarazioni diffamatorie nei confronti della società datrice di lavoro nell'ambito di una trasmissione radiofonica (Cassazione - ordinanza 29 novembre 2024 n. 30691, sez. lav.)
La Corte di appello di Roma dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un operatore sanitario al quale era stato contestato di avere reso dichiarazioni diffamatorie nei confronti della società datrice di lavoro in una trasmissione Radio; la condotta addebitata al lavoratore era consistita nell’aver riferito di un presunto caso di coronavirus presso l'Ospedale in cui prestava servizio, che era stato gestito in modo contrario ai protocolli.
La Corte territoriale, a fondamento della sua decisione, rilevava che l'incolpato non aveva mai ammesso l'addebito, disconoscendo, durante il libero interrogatorio, di essere l'autore delle dichiarazioni registrate e che non era possibile stabilire con certezza l'appartenenza della voce registrata sul file audio né gli elementi indiziari addotti assumevano il carattere della gravità e della concordanza per ritenere sufficientemente provata la circostanza in contestazione.
Avverso tale sentenza l'Ospedale ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni della Corte di merito che, dando atto che il lavoratore aveva fermamente disconosciuto di essere l'autore delle dichiarazioni registrate nel corso dell'intervista, correttamente aveva escluso la verifica mediante una consulenza tecnica di ufficio, conformandosi all'orientamento secondo cui l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, che si concreta nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse; qualora tale conformità venga negata, come avvenuto nel caso di specie, resta, pertanto, esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa