Nuove retribuzioni da gennaio per i dipendenti degli Istituti Investigativi
Decorrono, da gennaio 2025, i nuovi minimi retributivi per il per il settore investigazioni private, security, safety, servizi di controllo, steward, servizi ausiliari alla sicurezza e vigilanza privata
Nuove retribuzioni da gennaio per i dipendenti degli Istituti Investigativi
Decorrono, da gennaio 2025, i nuovi minimi retributivi per il per il settore investigazioni private, security, safety, servizi di controllo, steward, servizi ausiliari alla sicurezza e vigilanza privata
Il 26 novembre 2024, AISS, Federterziario e Piùservizi insieme ad UGL Sicurezza Civile e con il supporto tecnico di ANCL, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza.
Il CCNL decorre dall’1/1/2024 al 31/12/2027 e prevede i seguenti minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento Distinto della Retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026.
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 173
LIVELLO | DIVISORE MESE | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 |
Quadri* |
| 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 173 | 1.645,00 € | 1.670,00 € |
2 | 173 | 1.440,00 € | 1.460,00 € |
3 | 173 | 1.340,00 € | 1.380,00 € |
4 | 173 | 1.280,00 € | 1.310,00 € |
5 | 173 | 1.195,00 € | 1.245,00 € |
61 | 173 | 1.075,50 € | 1.120,50 € |
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 182
LIVELLO | DIVISORE MESE | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 |
Quadri* |
| 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 182 | 1.730,58 € | 1.756,88 € |
2 | 182 | 1.514,91 € | 1.535,95 € |
3 | 182 | 1.409,71 € | 1.451,79 € |
4 | 182 | 1.346,59 € | 1.378,15 € |
5 | 182 | 1.257,62 € | 1.309,77 € |
61 | 182 | 1.131,45 € | 1.178,79 € |
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 196
LIVELLO | DIVISORE MESE | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 |
Quadri* |
| 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 196 | 1.863,70 € | 1.892,02 € |
2 | 196 | 1.631,45 € | 1.654,10 € |
3 | 196 | 1.518,15 € | 1.563,47 € |
4 | 196 | 1.450,17 € | 1.484,16 € |
5 | 196 | 1.353,87 € | 1.410,52 € |
61 | 196 | 1.218,49 € | 1.269,47 € |
(*)Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad € 150,00.
Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:
- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
Ad contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 26/11/2024, verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum'" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, di cui la prima tranche pari al 50% è stata erogata nel mese di Luglio 2024 e la seconda, pari al 50%, verrà erogato nel mese di Luglio 2025.
Agli apprendisti in forza alla stessa data sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, vanno considerati, a tutti gli effetti, anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi, potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza.
LIVELLO | Dal 01/07/2024 | Dal 01/07/2025 | Totale “Una Tantum" |
1 | 15,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
2 | 25,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
3 | 40,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
4 | 50,00 e | 50,00 € | 100,00 € |
5 | 75,00 e | 75,00 € | 150,00 € |
6 | 80,00 e | 80,00 € | 160,00 € |
Retribuzione d’accesso/ingresso
In via sperimentale, per la durata del CCNL, anche con l’obiettivo di gestire le ricadute occupazionali e di favorire, incentivare e rendere sostenibile e stabile la nuova occupazione, le Parti convengono che, ai lavoratori assunti per la prima volta nell’azienda e senza esperienza nel livello di inquadramento, ad esclusione dei livelli 1 e 2, per i primi 12 mesi di anzianità aziendale, avranno inquadramento e nel livello 61 con attribuzione di un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del livello 5° con esclusione della erogazione dell’Indennità di Presenza per le sole ore ordinarie lavorate. Al fine di promuovere e garantire una occupazione regolare e di qualità, l’utilizzo del contratto di primo ingresso va comunicato, ogni volta, a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale ENBISIT con indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati completa di codice fiscale, tipologia e durata contrattuale. L’Ente si riserva la facoltà di non accettare la comunicazione, motivando, entro 15 gg dalla ricezione, superato tale termine sarà considerata valida per “silenzio assenso”, comunque riservandosi eventuali comunicazioni successive. In mancanza di tale comunicazione il personale dovrà essere inquadrato nel 5° livello. Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo-assunti con le modalità di cui al presente articolo, le imprese si impegnano a fornire loro la formazione, all’interno dell’orario di lavoro, secondo un piano formativo individualizzato che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione.
Per i successivi 12 mesi ma non oltre i 24 mesi, con accordo individuale si potrà determinare una proroga del salario di ingresso di cui al punto precedente, con obbligo della erogazione dell’Indennità di Presenza per le sole ore ordinarie lavorate. Il suddetto accordo individuale dovrà essere inoltrato, a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale ENBISIT; l’Ente Bilaterale, entro 15 giorni dalla comunicazione suddetta, dovrà confermare la validità ed efficacia dell’accordo individuale. L’accordo individuale rimane privo di efficacia in caso di inosservanza della presente procedura ovvero in caso di mancata comunicazione di assenso da parte dell’Ente Bilaterale.
Entro il mese di dicembre 2026, o su richiesta di una delle Parti, si prevede una specifica fase di verifica sull’applicazione del presente contratto collettivo e di avviare il confronto per la sua eventuale proroga e/o modifica e/o integrazione.
Minimi tabellari retributivi mensili Livello 6I
Livello | Mesi di Anzianità Aziendale | Divisore Mensile | 01/01/2025 | 01/01/2026 | Indennità Presenza per ora lavorata (ex E.G.R.) | Condizione |
6I | Fino a 12 mesi | 173 | 1.075.50 € | 1.120.50 € | Il | - Comunicazione all’Ente Bilaterale ENBISIT |
Da 13 a 24 mesi | 173 | 1.075,50 € | 1.120,50 € | 0,60 € | - Accordo di Secondo Livello - Comunicazione all’Ente Bilaterale ENBISIT |
Disposizioni transitorie per passaggi di livello - armonizzazione rinnovo contrattuale
Dal 01/01/2025 i livelli 6 e 7 saranno sostituiti dal livello di ingresso 6I. L’azienda con personale in forza al 31/12/2024, salvo accordi aziendali stipulati antecedentemente, con decorrenza 01/01/2025 adotterà per il personale dipendente, in ragione della revisione dei livelli contrattuali, i seguenti criteri di inquadramento:
- il personale inquadrato nel 6° livello, con una anzianità di livello superiore a 36 mesi, in fase di prima applicazione del presente contratto, sarà automaticamente inquadrato nel 5° livello;
- il personale inquadrato nel 6° livello, con una anzianità di livello inferiore a 36 mesi, dovrà svolgere un ulteriore periodo, di 12 mesi, nel livello di inquadramento 6I, con diritto a percepire l’indennità di presenza, allo scadere dei quali verrà inquadrato nel 5° livello;
- il personale inquadrato nel 7° livello dovrà svolgere un periodo di 12 mesi, con la retribuzione di cui al livello 6I e senza la corresponsione dell’indennità di presenza e ulteriori 12 mesi con la retribuzione di cui al livello 6I con la corresponsione dell’indennità di presenza e, al completamento del suddetto periodo, avrà diritto all’inquadramento nel livello 5.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi dovranno essere comunicati a mezzo PEC all’Ente Bilaterale ENBISIT che ne valuterà la corretta applicazione.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- CCNL 26/11/2024