Marche, incrementi retributivi e welfare per il settore Acconciatura ed Estetica
In vigore dal 1° dicembre 2024, il nuovo contratto regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane marchigiane che applicano il CCNL di settore
Marche, incrementi retributivi e welfare per il settore Acconciatura ed Estetica
In vigore dal 1° dicembre 2024, il nuovo contratto regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane marchigiane che applicano il CCNL di settore
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Il 28 novembre 2024, tra le associazioni regionali Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI e le organizzazioni territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore Acconciatura ed Estetica della regione Marche.
L’accordo, della durata di 4 anni, è in vigore il 1° dicembre 2024.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, l’Elemento Economico Regionale (EER) viene incrementato dell’1,2% di quanto riportato nella tabella dell’Allegato A dell’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità del 12 dicembre 2022.
Elemento Economico Regionale (EER)
Livelli | Importo |
1 | € 6,12 |
2 | € 5,50 |
3 | € 5,31 |
4 | € 5,00 |
Inoltre, per l’anno 2024 nella mensilità di dicembre e a decorrere dall’anno 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 100,00 € da corrispondere in un’unica soluzione.
Hanno diritto al trattamento i lavoratori in forza nel mese di giugno di ogni anno con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato aventi un'anzianità aziendale di almeno 3 mesi. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita della durata di almeno 3 mesi e i lavoratori con contratto intermittente qualora abbiano prestato nell’anno precedente un numero di giornate lavorate inferiore a 150. I valori non sono riproporzionati in caso di orario di lavoro pari time.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione che derivanti da accordi collettivi.
In aggiunta, qualora le aziende non avessero ancora provveduto per l’anno 2023 al riconoscimento del welfare, come stabilito al punto 2.2.3 “Welfare aziendale” dell’Accordo Interconfederale Regionale del 12 dicembre 2022 dovranno provvedervi con il cedolino del mese di dicembre 2024.
Altre novità includono il riconoscimento di ulteriori 4 ore complessive di permessi annui retribuiti per la cura degli anziani over 75, per la gestione dei figli nell’inserimento al nido e alla scuola materna e per i dipendenti vittime di violenza di genere. È prevista anche l’esclusione delle assenze conseguenti a molestie e violenze di genere dal periodo di comporto, nel limite di 30 giorni, e la determinazione di ulteriori causali di priorità nelle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale