Concordato preventivo biennale: le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Il Fisco con la pubblicazione di ulteriori Faq chiarisce alcuni dubbi in merito alle dichiarazioni integrative (AdE - Faq 09 dicembre 2024)
Concordato preventivo biennale: le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Il Fisco con la pubblicazione di ulteriori Faq chiarisce alcuni dubbi in merito alle dichiarazioni integrative (AdE - Faq 09 dicembre 2024)
Verifica del requisito di accesso
L’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 espressamente prevede che “I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024”.
Tale disposizione non individua espressamente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al CPB.
Pertanto, si ritiene che possa accedere al CPB il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria
Il comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024 dispone che «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322». Al riguardo si conferma che non sia applicabile alcuna sanzione ai contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa entro il termine del 12 dicembre 2024 al solo fine di aderire al CPB e, dunque, senza apportare alcuna modifica al contenuto della dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata.
Alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB possano accedere i contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa, oltre che per aderire al CPB, anche al fine di correggere errori od omissioni della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.
Precisamente, la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l’adesione al CPB, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. Resta ferma, in tale ipotesi, l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione dell’art.13 del d. lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
Versamento acconti e maggiorazioni
Anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Comunicato MEF 27 novembre 2024 n. 136), restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti (art. 20, co. 2, del decreto CPB.
Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.
Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.
Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.
Va da sé che l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (art. 13, dlgs 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi. A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13, dlgs 18 dicembre 1997, n. 472). Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento:
Versamento maggiorazione acconto | Versamento sanzioni e interessi da ravvedimento | |||
Codice tributo | Denominazione | Tipo | Codice tributo | Denominazione |
4068 | CPB - Soggetti ISA persone fisiche - | Sanzioni | 8901 | Sanzione pecuniaria IRPEF |
Interessi | 1989 | Interessi sul ravvedimento IRPEF | ||
4069 | CPB - Soggetti ISA diversi | Sanzioni | 8918 | IRES - Sanzione pecuniaria |
Interessi | 1990 | Interessi sul ravvedimento IRES | ||
4070 | CPB - Soggetti ISA - | Sanzioni | 8907 | Sanzione pecuniaria IRAP |
Interessi | 1993 | Interessi sul ravvedimento IRAP | ||
4072 | CPB - Soggetti forfetari - | Sanzioni | 8944 | Sanzione per ravvedimento - imposta sostitutiva sul regime forfetario |
Interessi | 1944 | Interessi per ravvedimento - imposta sostitutiva sul regime forfetario |
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
- AdE - Faq 09 dicembre 2024
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