Il DL economico fiscale diventa legge
Nella legge di conversione, il bonus Natale, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette e, ulteriori disposizioni relative al concordato preventivo biennale (Legge 09 dicembre 2024, n. 189)
Il DL economico fiscale diventa legge
Nella legge di conversione, il bonus Natale, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette e, ulteriori disposizioni relative al concordato preventivo biennale (Legge 09 dicembre 2024, n. 189)
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Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, è stato convertito in legge con modificazioni. La presente legge entra in vigore il giorno 13 dicembre 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. 12 dicembre 2024, n. 291.
Ravvedimento per i soggetti ISA che aderiscono al CPB
L'articolo 7 del DL economico fiscale ha previsto nuove disposizioni nell'ambito del Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA che sono state ulteriormente ampliate in sede di conversione.
Precisamente, questi soggetti con un ammontare di ricavi (ex art. 85, co. 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c, d, e), o compensi (ex art. 54, co. 1, del TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in esame nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 (introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L n. 77/2020);
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, co. 6, lett. a), del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L n. 96/2017.
b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. (Lettera aggiunta in sede di conversione).
Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dalle suindicate lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con queste modalità sopra descritte, sono diminuite del 30 per cento.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui alla lettera b-bis).
Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. (Disposizione aggiunta in sede di conversione).
Cause di esclusione e di cessazione del Concordato preventivo biennale
Con l'articolo 7 quinquies, inserito in sede di conversione, ad una delle cause di esclusione e di cessazione del Concordato preventivo biennale, previste per i soggetti ISA, sono state apportate le seguenti modificazioni:
Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Abrogazione del Decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167
In sede di conversione del DL economico fiscale, sono state inserite con gli articoli 7 bis e 7 ter le misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti relativi al Bonus Natale, precedentemente contenute nel decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, adesso abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.
Rinvio versamento imposte dirette
Viene inserita in sede di conversione nel DL economico fiscale l'articolo 7 quater sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, già anticipato dal MEF con il comunicato 27 novembre 2024 n. 136.
Questa disposizione prevede per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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