Omesso versamento contributi Inps: nuova misura dell'interesse di dilazione
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,15% (INPS - circolare 17 dicembre 2024 n. 103)
Omesso versamento contributi Inps: nuova misura dell'interesse di dilazione
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,15% (INPS - circolare 17 dicembre 2024 n. 103)
La BCE con la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.
Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
L'articolo 30, comma 2, del DL n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Interesse di dilazione e di differimento
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,15% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 dicembre 2024.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Dal 18 dicembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,15% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,15%, viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 18 dicembre 2024, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della L n. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d'anno.
Nelle ipotesi di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L'articolo 30, comma 1, lettera b), del DL n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall'articolo 116, comma 8, lettera b), della L n. 388/2000:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- laddove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti).
Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), dal 18 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni civili opera sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.
di Francesca Esposito
Fonte normativa