Legge mercato e concorrenza 2023: in GU le disposizioni in materia di start-up
Pubblicata, nella GU n.295/2024, la L 16 dicembre 2024 n. 193, recante disposizioni in materia di start-up, in vigore dal 18 dicembre 2024
Legge mercato e concorrenza 2023: in GU le disposizioni in materia di start-up
Pubblicata, nella GU n.295/2024, la L 16 dicembre 2024 n. 193, recante disposizioni in materia di start-up, in vigore dal 18 dicembre 2024
Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 28)
Le norme introducono alcune modifiche dell'art. 25, co. 2, DL n. 179/2012 (cd. Start-up Act), aggiungendo ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa. In particolare, viene specificato che la start-up innovativa debba essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa disponga di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro, e impieghi almeno un dipendente. Inoltre, nell’ambito dei requisiti possibili per la definizione di start-up innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all’oggetto sociale, debba anche essere utilizzata dall’impresa.
Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa (art. 29)
Le norme prevedono che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dal DL n. 179/2012, hanno diritto di permanervi a condizione che dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impieghino almeno un dipendente entro due anni dalla dal 18 dicembre 2024.
Modifiche alla definizione di incubatore certificato (art. 30)
Le norme introducono modifiche al quadro definitorio delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto dal cd. start-up Act. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall’applicazione delle agevolazioni previste dallo Startup Act e dalla presente legge.
Contributo sotto forma di credito di imposta in favore degli incubatori certificati (art. 31)
Le norme introducono un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli “incubatori certificati” che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, nella misura dell’8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n.2831/2023.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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