mercoledì, 18 dicembre 2024 | 10:21

In GU le nuove regole per l'aderenza fiscale collaborativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, il decreto del MEF del 6 dicembre 2024, recante requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di  adempimento collaborativo

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In GU le nuove regole per l'aderenza fiscale collaborativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, il decreto del MEF del 6 dicembre 2024, recante requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di  adempimento collaborativo


Il contesto normativo: una panoramica

Il nuovo decreto si inserisce nell’ambito delle disposizioni del DLgs 5 agosto 2015, n. 128, che ha istituito il regime di adempimento collaborativo. Questo regime mira a promuovere una gestione preventiva e trasparente del rischio fiscale, favorendo una relazione di fiducia tra imprese e Agenzia delle Entrate.

Requisiti soggettivi per l’adesione

Si ridefiniscono le soglie dimensionali e le condizioni per l’accesso al regime, con una progressiva estensione della platea dei soggetti ammissibili:

1. Volume di affari o ricavi:

- 750 milioni di euro a partire dal 2024;

- 500 milioni di euro dal 2026;

- 100 milioni di euro dal 2028.

2. Categorie specifiche:

- Contribuenti che abbiano ricevuto risposte positive a istanze di interpello per nuovi investimenti (indipendentemente dal volume d’affari);

- Membri di gruppi d’imprese che rispettano i requisiti dimensionali, purché il gruppo adotti un sistema di controllo del rischio fiscale certificato;

- Partecipanti a un gruppo IVA, purché almeno uno dei soggetti sia già ammesso al regime.

3. Soggetti non residenti:

- Devono possedere una stabile organizzazione in Italia e soddisfare i requisiti dimensionali considerando il rendiconto economico e patrimoniale o il volume d’affari dichiarato ai fini IVA.

Caratteristiche del sistema di controllo del rischio fiscale

Un efficace sistema di controllo del rischio fiscale deve possedere le seguenti caratteristiche:

- strategia fiscale chiara: documentata e approvata dagli organi di gestione, con obiettivi trasparenti e in linea con la propensione al rischio dell’impresa;

- ruoli e responsabilità definiti: attribuzione chiara di compiti a personale competente, con procedure rigorose per garantire l’aderenza fiscale;

- monitoraggio continuo: sistemi capaci di individuare errori e attivare azioni correttive;

- adattabilità: capacità di evolvere in risposta a cambiamenti interni ed esterni, inclusi quelli legislativi.


Modalità di adesione

Circa le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al regime, i contribuenti devono utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e presentarlo esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata (PEC). Tra la documentazione richiesta figurano:

- descrizione dell’attività aziendale;

- strategia fiscale documentata;

- sistema di controllo del rischio fiscale e sue modalità di funzionamento;

- mappe dei processi aziendali e dei rischi fiscali;

- certificazione del sistema di controllo.

La mancata presentazione completa della documentazione entro i termini comporta l’inammissibilità della domanda.

di Anna Russo

Fonte normativa

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