Pensione quota 100: incumulabilità con redditi da lavoro dipendente
Nel caso di pensionato titolare di quota 100, la percezione di redditi da lavoro subordinato determina la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato ha spontaneamente acceduto (Cassazione - sentenza 04 dicembre 2024 n. 30994, sez. lav.)
Pensione quota 100: incumulabilità con redditi da lavoro dipendente
Nel caso di pensionato titolare di quota 100, la percezione di redditi da lavoro subordinato determina la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato ha spontaneamente acceduto (Cassazione - sentenza 04 dicembre 2024 n. 30994, sez. lav.)
La vicenda trae le mosse dal caso di un pensionato, titolare da aprile 2019 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 4 del 2019 (c.d. quota 100), il quale aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 14 maggio 2019 al 31 ottobre 2019; a seguito di accertamento, l'Istituto previdenziale aveva proceduto al recupero di quanto percepito dallo stesso a titolo di pensione, con conseguente sospensione dell'erogazione della pensione per l'anno 2019, stante l'incumulabilità della prestazione raggiunta con quota 100 con il reddito da lavoro dipendente (art. 14, co. 3, D.L. n.4 del 2019).
I giudici secondo grado, confermando la decisione del Tribunale, accoglievano la domanda del pensionato, interpretando la detta incumulabilità, ex art. 14 cit., nel senso di detrarre l'importo dei redditi da lavoro percepiti, da qualificarsi quale indebito pensionistico, dall'importo della pensione, con regolare erogazione del trattamento pensionistico.
Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, lamentando che i giudici di merito avessero errato nel ritenere la pensione anticipata non totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato, per essere l'unica conseguenza, derivante dal divieto, il mero obbligo di restituzione all'INPS di un importo pari ai redditi da lavoro percepiti.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando, preliminarmente, che la preclusione assoluta per il titolare di quota 100 di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di sottolineare la volontà del legislatore di attribuire ad alcuni lavoratori, con l’introduzione del regime di quiescenza in esame, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Entro tale quadro, dunque, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Da tanto consegue che il divieto di cumulo comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
È, difatti, la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa