venerdì, 20 dicembre 2024 | 14:08

In GU i criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

Il Mef con il decreto 09 dicembre 2024 definisce i criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia

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In GU i criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

Il Mef con il decreto 09 dicembre 2024 definisce i criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Mef (art. 8, co. 1, lett. a), b), c) e d), dm 31 maggio 1999, n. 164), possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale di cui all'art. 17, co. 3, del Decreto Iva (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto qui previsto.

I requisiti soggettivi sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.

La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. La garanzia è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.

I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l'idonea garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il valore massimale minimo della garanzia è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati. Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;

e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione sopra indicata.

La garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale. A tal fine, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Decorso il termine minimo di quarantotto mesi, la garanzia non deve essere ripresentata.

Nei casi, invece, di aumento del numero dei soggetti rappresentati, la nuova garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definisce le modalità operative del presente decreto, già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, attestano il possesso dei requisiti soggettivi, e prestano idonea garanzia con le modalità di cui al presente decreto.

La garanzia è prestata con le modalità qui previste per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Nel caso in cui è constatata la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero la mancata prestazione della garanzia, l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede alla cessazione d'ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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