Formazione lavoratori equiparati: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni in materia di formazione relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati" (MLPS - interpello 12 dicembre 2024 n. 8)
Formazione lavoratori equiparati: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni in materia di formazione relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati" (MLPS - interpello 12 dicembre 2024 n. 8)
L' Università di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere ministeriale in merito al seguente quesito: “In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell'Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del DLgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l'Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici.”
Ebbene, nel rispondere al dubbio sollevato, il Ministero ha ricordato, anzitutto, che, l'articolo 37, DLgs 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
L'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il medesimo Ministro del lavoro e il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, dispone che, per ciascun corso si deve prevedere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
Il predetto Accordo individua, tra l'altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori.
Le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, prevede inoltre che, in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
Tanto premesso, il Ministero ha ribadito quanto già esplicitato nell'interpello n. 2 del 18 aprile 2024 e pertanto, ha concluso che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si può prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall'Allegato V dell'Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
di Francesca Esposito
Fonte normativa