giovedì, 02 gennaio 2025 | 17:58

LEGGE DI BILANCIO 2025: esonero contributivo lavoratrici madri

A favore delle lavoratrici dipendenti, è riconosciuto, a decorrere dal 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1 commi da 219 e 220)

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LEGGE DI BILANCIO 2025: esonero contributivo lavoratrici madri

A favore delle lavoratrici dipendenti, è riconosciuto, a decorrere dal 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1 commi da 219 e 220)

Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; dall’anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Successivamente verranno disciplinate le modalità attuative della disposizione in argomento ed, in particolare, la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le relative procedure.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto.

di Francesca Esposito

Fonte normativa